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Sentenza

Sentenza del 20/03/2018 n. 1172 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cartella di pagamento - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Portinaio stabile - Contribuente residente all'estero - Correttezza della notifica - Non sussite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica è stata ritenuta invalida. Di conseguenza, le cartelle, quali atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non potevano validamente fondare la successiva iscrizione ipotecaria. La contestazione del contribuente è stata quindi accolta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notifica delle cartelle di pagamento, eseguita in Italia a mani del portiere dello stabile, nonostante il contribuente fosse residente all’estero. L’Ufficio conosceva, o avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza, tale circostanza consultando l’anagrafe AIRE dei residenti all’estero. Pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata secondo la procedura prevista per i destinatari residenti all’estero, ai sensi dell’art. 142 c.p.c., oppure mediante raccomandata indirizzata alla residenza estera e nel rispetto della relativa procedura.

Norme richiamate

  • Art. 142 c.p.c.

    Disciplina la notificazione degli atti giudiziari e, in generale, degli atti destinati a persone residenti all’estero. Quando l’Amministrazione conosce o può conoscere la residenza estera del destinatario, non è sufficiente notificare l’atto in Italia, ad esempio consegnandolo al portiere dello stabile; occorre seguire la procedura prevista per le notifiche all’estero.

  • Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)

    La risultanza della residenza del contribuente nell’anagrafe AIRE impone all’Ufficio di considerare la residenza estera ai fini della notificazione. La mancata consultazione di un registro anagrafico normalmente accessibile può rendere negligente e invalida la notifica effettuata in Italia.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di un atto fiscale risiede all’estero, la notifica deve normalmente essere eseguita secondo le modalità previste per le notifiche internazionali e non mediante consegna a un familiare, vicino o portiere presso un indirizzo italiano.
  • La conoscenza o la conoscibilità della residenza estera da parte dell’Amministrazione è determinante: l’Ufficio deve verificare le banche dati anagrafiche disponibili, inclusa l’AIRE, prima di scegliere la modalità di notifica.
  • Una notifica effettuata in Italia a mani del portiere può essere invalida se l’Amministrazione sapeva, o avrebbe potuto sapere con ordinaria diligenza, che il contribuente viveva stabilmente all’estero.
  • Se le cartelle di pagamento non sono state validamente notificate, gli atti successivi che ne dipendono, come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, possono risultare privi di valido presupposto.
  • La verifica della regolarità della notifica deve considerare sia l’indirizzo effettivo del contribuente sia gli obblighi di diligenza dell’Amministrazione nella ricerca e nell’aggiornamento della residenza.

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