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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29996/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Con il primo motivo denunciava erronea applicazione dell'art. 385 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che la motivazione fosse contraddittoria o insufficiente. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato dava conto del fatto che l'agente era stato rinvenuto a circa 70 metri da casa mentre si allontanava tranquillamente, valorizzando la sufficienza del dolo generico e l'irrilevanza dei motivi dell'allontanamento. Con il secondo motivo deduceva l'inosservanza degli artt. 49, co. 2, e 385 c.p. e l'illogicità della motivazione in relazione al principio di offensività, assumendo che la condotta non avesse concretamente posto in pericolo il bene protetto. La Corte ha risposto che la motivazione di merito era corretta nel ritenere idonee le modalità dell'allontanamento a rendere più difficile e meno efficace il controllo delle forze dell'ordine, integrando così l'offensività richiesta. Con il terzo motivo lamentava omessa motivazione sul diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 l. 689/1981; anche tale censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la prognosi negativa formulata dal giudice di merito, fondata sull'indole trasgressiva desunta dai precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Integra il reato di evasione anche il mero allontanamento del sottoposto al controllo custodiale, essendo sufficiente il dolo generico; i motivi personali dell'allontanamento sono irrilevanti.

  • art. 49, co. 2, c.p.

    La difesa aveva invocato il principio di offensività; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse concretamente idonea a mettere in pericolo il bene protetto dalla norma, cioè la possibilità di controlli agevoli ed efficaci.

  • art. 53 l. 689/1981

    Il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è legittimo se sorretto da prognosi negativa di adempimento dell'obbligo di pagamento, desunta da elementi concreti quali l'indole trasgressiva e i precedenti penali.

Massime di principio

  • Nel reato di evasione è sufficiente il dolo generico, non essendo necessario uno specifico fine di sottrarsi definitivamente alla custodia o di perseguire un particolare vantaggio personale.
  • Ai fini dell'evasione, è penalmente rilevante qualsiasi allontanamento che riduca la possibilità di controllo immediato ed efficace da parte delle forze dell'ordine, perché la norma tutela l'effettività della vigilanza custodiale.
  • La censura in cassazione sulla motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione valutativa rispetto a una motivazione di merito non manifestamente illogica.
  • La sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria può essere negata sulla base di una prognosi negativa sull'adempimento, purché la prognosi sia ancorata a dati fattuali specifici e non a formule stereotipate.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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