Cassazione Penale, Sentenza n. 2782/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto che, in data 6/06/2023, aveva dichiarato l'inammissibilità della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tornese deduceva errori di calcolo nella valutazione dei redditi operata dalla Guardia di Finanza e contestava la corretta interpretazione del concetto di convivenza ai fini del computo dei redditi familiari. Inoltre contestava la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto il rimedio di cui all'art. 99 d.P.R. riferibile solo al rigetto dell'istanza e non anche alle declaratorie di inammissibilità, con la conseguenza di non esaminare il merito dell'opposizione e di dichiararla inammissibile per formula.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. citato, con le stesse modalità del provvedimento di rigetto. La Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità, come il rigetto, debba essere motivata e comunicata, e che l'impugnazione sia necessaria per evitare un vuoto di tutela (anche perché la riproposizione dell'istanza, ove possibile, non garantirebbe la decorrenza retroattiva utile a liquidare l'attività difensiva già svolta). Ha inoltre osservato che, soprattutto nel caso in esame, il procedimento era già definito e quindi la riproposizione non era praticabile. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza de L'Aquila per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R.
n. 155/2002 (nel testo anche richiamato come n.115/2002)
La Corte interpreta l'art. 99 nel senso che il ricorso ex art. 99 è proponibile non solo avverso il provvedimento di "rigetto" dell'istanza di ammissione al patrocinio, ma anche avverso la declaratoria di "inammissibilità"; la norma va letta in modo da evitare un vuoto di tutela e per consentire che, se accolto, l'effetto dell'ammissione possa decorrere dalla prima istanza.
art. 97 d.P.R.
L'art. 97 dispone le possibili decisioni del magistrato sull'istanza (dichiara inammissibile, concede o nega). La difesa sosteneva che tale articolo equipara, nella sostanza, il rigetto e l'inammissibilità; la Corte ritiene che, pur non essendovi coincidenza testuale, una interpretazione sistematica porta a ritenere che anche la declaratoria di inammissibilità possa essere impugnata ai sensi dell'art. 99.
art. 94, terzo comma, d.P.R.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che la procedura di ammissione al patrocinio consente l'acquisizione della documentazione anche in un momento successivo e che l'eventuale late allegazione non comporta revoca automatica dell'ammissione; quindi l'opposizione non è soggetta alle stesse preclusioni del giudizio civile di cognizione.
Norma invocata come criterio di censura in cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto il motivo fondato, valutando la corretta interpretazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. competente; non può essere automaticamente esclusa l'impugnazione per mera diversità terminologica rispetto al "rigetto".
- Il giudice dell'opposizione (ricorso ex art. 99) ha funzione devolutiva: deve esaminare il merito dell'istanza di ammissione e può acquisire atti e documenti mancanti, procedendo a un esame pieno anche se il primo provvedimento non aveva compiuto tutte le indagini.
- Dichiarare improcedibile o inammissibile un'opposizione senza entrare nel merito, quando vi sono contestazioni specifiche sui presupposti dell'inammissibilità, può ledere la tutela dell'interessato, specialmente se il procedimento si è già concluso e la riproposizione dell'istanza non è più praticabile.
- L'impugnazione è strumento importante per evitare che, in caso di accoglimento successivo, l'ammissione al patrocinio decorra solo dalla nuova istanza con perdita della liquidabilità delle prestazioni difensive già effettuate; quindi l'esame in sede di opposizione tutela anche gli effetti economici della difesa.
- La procedura di ammissione al patrocinio è più flessibile rispetto al processo civile ordinario in termini di produzione documentale: la possibilità di integrare la documentazione in fase successiva e i poteri integrativi del giudice devono essere considerati dal giudice dell'opposizione.
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