Cassazione Penale, Sentenza n. 36602/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Palmi, istanza di revoca della custodia cautelare in carcere; dedotta connessione con il procedimento c.d. Diana per ottenere la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia (art. 297 c.p.p.), sostenendo che gli elementi indiziari sarebbero emersi già all'inizio delle indagini e contestando altresì l'attualità dei pericoli che giustificano la misura cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondato che gli elementi indiziari necessari fossero desumibili prima del rinvio a giudizio del procedimento Diana (20/01/2020): importanti acquisizioni probatorie, come il sequestro e l'analisi forense del cellulare, sommarie informazioni e note di comparazione dei connotati sono intervenute successivamente e hanno reso piu nitido il quadro indiziario, legittimando la successiva richiesta cautelare del P.M. e l'ordinanza del GIP. Inoltre non era provato che le armi contestate nei due procedimenti fossero le stesse, per cui la dedotta coincidencia non poteva giustificare la retrodatazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto carente la specificità delle censure: il Tribunale del riesame ha valutato adeguatamente l'attualità del pericolo, la pericolosità sociale dell'indagato e l'impossibilità di applicare misure meno afflittive. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché gli adempimenti della cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Applicazione della regola secondo cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare opera solo se i fatti oggetto della successiva ordinanza erano desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio nel procedimento originario; onere probatorio a carico della parte che invoca la retrodatazione
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso, richiamata per l'effetto sanzionatorio nei confronti del ricorrente
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (co. 1-ter)
Disposizioni procedurali amministrative richiamate per gli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza
Giurisprudenza: Sezioni Unite e pronunce di legittimità citate
Richiamati principi consolidati sulle contestazioni a catena e sulla disciplina della retrodatazione (Sez. U., n. 14535/2007 e n. 21957/2005) e su onere della prova della desumibilità dagli atti (Sez. 3, n. 18671/2015), utilizzati per confermare l'orientamento applicativo dell'art. 297 c.p.p.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare tra procedimenti connessi ai sensi dell'art. 297 c.p.p., il ricorrente deve provare che i fatti oggetto della successiva ordinanza erano desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio nel procedimento originario; l'onere probatorio grava sul difensore
- Le acquisizioni probatorie sopravvenute (analisi forense di dispositivi, nuove testimonianze, comparazioni successive) possono legittimare l'adozione di una seconda ordinanza cautelare e ostano alla retrodatazione
- La mera assenza di prova che armi o altri elementi siano le stesse tra due procedimenti non costituisce di per sé elemento a favore dell'imputato se non è fornita prova positiva della identità; l'indefinizione sulla coincidenza non soddisfa l'onere difensivo
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare è necessario proporre argomentazioni specifiche e documentate sull'attenuazione delle esigenze cautelari (pericolosità sociale, rischio di recidiva, idoneità di misure meno afflittive); censure generiche rischiano di essere ritenute non specifiche e inammissibili
- In casi di contestazioni a catena è essenziale documentare tempestivamente e puntualmente la connessione e la desumibilità degli elementi probatori dagli atti precedenti per far valere l'operatività delle norme che retrodatano termini e misure
- In cassazione un ricorso privo di specificità o che non supera l'onere probatorio previsto può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese
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