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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione della Giunta Regionale Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, n. DPE/117 del 23.10.2025 con cui veniva approvato l’Elenco delle istanze ammissibili nonché l’Elenco delle istanze non ammissibili limitatamente all’inclusione dell’istanza del Comune ricorrente tra quelle non ammissibili; - della deliberazione di G.R. n. 703 del 30.10.2025 con la quale la Giunta ha approvato il Piano degli interventi Anno 2026 di cui all'Allegato 1 – ossia l'elenco dei 16 soggetti beneficiari del contributo di cui alla L. 145/2018 già ricompresi nelle prime sedici posizioni di cui all'elenco delle istanze “ammissibili” approvato con la determina DPE/117 del 23.10.2025; – dell'Allegato 1, nella parte in cui non ha inserito in detto “allegato1” l’istanza del Comune di Montelapiano del 15.10.2025 in quanto rientrante fra le prime sedici istanze “AMMISSIBILI”, con conseguente riformulazione dell'elenco dei soggetti beneficiari del contributo di cui all'allegato 1; - del DGR n. 609 del 22.09.2025 con cui veniva approvato il criterio di ordine cronologico di arrivo delle istanze di finanziamento ai fini della formazione dell’Elenco delle istanze ammissibili, solo in parte qua in quanto oggetto di applicazione; - della Determinazione Direttoriale n. DPE/113 del 09.10.2025, solo in parte qua, in quanto oggetto di applicazione; - dell’Avviso pubblico, Allegato A della Determinazione Direttoriale n. DPE/113 del 09.10.2025, solo in parte qua, in quanto oggetto di applicazione; - della Nota della Giunta Regionale Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti del 31.10.2025 con cui veniva di fatto rigettata la richiesta del Comune di Montelapiano di riformulazione della graduatoria dal Comune di Cappelle sul Tavo e veniva affermato che l’Avviso pubblico ha inteso valorizzare quale elemento temporale utile per la collocazione in graduatoria quello del primo contatto delle domande inviate con il sistema informatico di protocollazione della Regione Abruzzo e veniva precisato ulteriormente che l’unico momento rilevante per la verifica temporale è quello di generazione della ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente; -di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa ogni eventuale attività istruttoria svolta dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti in ordine alla ammissibilità/non ammissibilità delle istanze pervenute, alla verifica dei requisiti di ricevibilità e completezza delle istanze, alla formulazione degli elenchi delle istanze “Ammissibili “ e “ Non Ammissibili” con conseguente riformulazione dell'elenco delle istanze ammissibili, con l’inserimento del Comune di Montelapiano nella graduatoria degli enti ammessi al finanziamento secondo l’ordine di ricevimento dell’istanza;

Giustizia amministrativa202600232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente. Non è stata quindi svolta una valutazione del fumus boni iuris né del periculum in mora e non sono stati esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti regionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dell'istanza del Comune di Montelapiano dall'elenco delle istanze ammissibili e conseguente mancato inserimento tra i beneficiari del contributo regionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Montelapiano ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione regionale che aveva approvato gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili, della deliberazione regionale recante il Piano degli interventi per l'anno 2026 e del relativo elenco dei beneficiari, nonché degli atti presupposti, tra cui il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, la determinazione direttoriale, l'avviso pubblico e la nota con cui era stata respinta la richiesta di riformulazione della graduatoria. La controversia riguardava la collocazione temporale dell'istanza comunale e il criterio da utilizzare per individuare il momento rilevante, se il primo contatto della domanda con il sistema informatico regionale oppure la generazione della ricevuta di accettazione da parte del gestore PEC del mittente. Nel corso dell'udienza cautelare il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice non ha tuttavia esaminato i relativi presupposti, avendo dichiarato la domanda improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse a ottenere la pronuncia cautelare.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla tutela cautelare, il giudice non deve esaminare il fumus boni iuris e il periculum in mora relativi alla domanda sospensiva.
  • La dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla pronuncia cautelare giustifica la definizione della sola fase cautelare, senza decisione sul merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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