Sentenza del 20/03/2017 n. 760 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Litisconsorzio necessario in caso di accertamento del reddito di società di persone o associazioni - L'unitarietà dell'accertamento fra società e soci impone la presenza in giudizio di tutti i litisconsorti necessari che altrimenti renderebbe il giudizio affetto da nullità assoluta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla s.n.c. l'indeducibilità di alcuni costi per servizi, ritenuti non inerenti all'attività d'impresa perché documentati da fatture generiche. In conseguenza della rettifica del reddito della società, il maggior reddito era stato automaticamente imputato alla socia M.T. in proporzione alla sua quota di partecipazione, ai sensi del regime di trasparenza fiscale. La contribuente aveva contestato l'accertamento sostenendo l'erroneità della rettifica operata nei confronti della società.
La decisione
La Commissione tributaria ha dichiarato nullo il giudizio e ha rimesso gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Prato affinché fosse integrato il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci. Secondo il Collegio, la controversia riguardava unitariamente la società e tutti i soci, ma non risultava provato che tutti fossero stati coinvolti nel giudizio, che fossero consapevoli delle difese degli altri o che i procedimenti fossero stati trattati congiuntamente. La nullità è stata qualificata come assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Imputazione del reddito delle società di persone ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione del reddito.
La rettifica del reddito della società di persone produce automaticamente effetti sul reddito imputato ai soci; società e soci sono quindi normalmente coinvolti in una controversia unitaria.
Art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti nello stesso processo. In mancanza, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ., sent. 20 ottobre 2016, n. 21288
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.
La Corte afferma il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci quando viene contestato il reddito societario con conseguente imputazione ai soci.
Cass. civ., ord. 15 giugno 2016, n. 12375
La trattazione sostanzialmente unitaria dei ricorsi riguardanti società e soci può, in determinate circostanze, esonerare dal litisconsorzio formale.
L'assenza di una partecipazione formalmente completa può essere superata solo se risulta concretamente che i procedimenti siano stati trattati unitariamente dallo stesso collegio e nelle medesime condizioni; nel caso esaminato tale circostanza non era provata.
Massime di principio
- Quando l'accertamento del reddito di una società di persone determina automaticamente un maggior reddito per i soci, la controversia deve normalmente coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci.
- Il ricorso presentato da un solo socio o dalla società non consente, di regola, una decisione limitata alle sole parti presenti: occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
- La mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati comporta una nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in qualunque fase processuale.
- L'obbligo di coinvolgere tutti i litisconsorti non opera allo stesso modo per questioni esclusivamente personali del singolo socio, non dipendenti dall'accertamento del reddito societario.
- La nullità può essere evitata soltanto se è dimostrato che i ricorsi della società e dei soci sono stati effettivamente trattati in modo sostanzialmente unitario dallo stesso giudice o collegio, con piena conoscenza delle difese processuali.
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