Cassazione Penale, Ordinanza n. 09299/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Pomezia è stata sorpresa nel territorio di Roma senza autorizzazione e senza una giustificazione ritenuta credibile. Avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna, il ricorso deduceva, per quanto emerge dal testo, l’assenza del dolo; inoltre contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte di cassazione rileva che le censure si risolvono in contestazioni generiche e in una richiesta di diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene correttamente motivata la sentenza impugnata sia sul dolo, desumibile dal fatto che l’imputato si era spostato nel territorio di Roma senza autorizzazione né plausibile giustificazione, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, fondato sulla non minimale offensività della condotta, sulla distanza tra il luogo di permanenza imposto e quello effettivamente raggiunto e sulla spregiudicatezza delle giustificazioni addotte. Viene ritenuta immune da censure anche la mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dall’entità del fatto e dai precedenti dell’imputato, nonché la pena, già determinata nel minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo; il diniego può essere motivato anche implicitamente quando la qualificazione del fatto escluda la sua tenuità.
I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della concreta offensività fungono da parametri per apprezzare la particolare tenuità del fatto e per motivare sul trattamento sanzionatorio.
Per riconoscere o escludere le attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli di cui all’art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto il giudice di merito deve esplicitare una valutazione complessiva della concreta fattispecie, ma il diniego è legittimo anche quando risulti implicitamente dalla descrizione del fatto come non tenue.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la non marginalità dell’offesa, la distanza tra la condotta tenuta e il comportamento doveroso imposto e l’inattendibilità o spregiudicatezza delle giustificazioni offerte.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice richiami elementi significativi della personalità dell’imputato o del fatto, anche uno solo, se ritenuto decisivo ai sensi dell’art. 133 c.p.
- In sede di legittimità non è ammesso prospettare censure meramente generiche o finalizzate a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, se la decisione impugnata è coerentemente motivata.
- La determinazione della pena nel minimo edittale riduce la possibilità di utilmente censurare il trattamento sanzionatorio in assenza di specifici vizi logici o giuridici.
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