Cassazione Penale, Sentenza n. 40548/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revocazione della confisca di prevenzione dell'immobile di loro proprietà sita in Agropoli, assumendo che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 (che ha delimitato l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011) rendesse invalida la misura. Sostenevano che i provvedimenti a base della confisca non motivavano in modo autonomo e autosufficiente la sussistenza del presupposto previsto dalla lett. b) (abitualità di vivere, anche in parte, dei proventi dell'attività delittuosa), che alcuni elementi (acquisto dell'immobile prima dei reati, redditi leciti da anni, vincita al Totocalcio) dimostravano l'assenza del presupposto, e che dunque la confisca era fondata anche sulla fattispecie illegittima di pericolosità generica (lett. a). Hanno chiesto annullamento del decreto di rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non ha efficacia erga omnes sul giudicato di confisca già irrevocabile e che il rimedio corretto per far valere il difetto originario dei presupposti è la richiesta di revocazione ex art. 28, comma 2 d.lgs. 159/2011. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il decreto di confisca era motivato in modo espresso, autonomo e specifico con riferimento al presupposto di cui alla lett. b) (proventi effettivi e non trascurabili, abituale utilizzo), sicché la parte della confisca fondata sulla lett. b) risultava autosufficiente e non travolta dalla declaratoria di illegittimità relativa alla lett. a). Pertanto la confisca è stata mantenuta e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 1, comma 1, lett. a)
La lett. a) riguardava la pericolosità generica ed è stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale; la Corte di cassazione osserva che la declaratoria non travolge automaticamente i provvedimenti di confisca irrevocabili fondati anche su altri presupposti
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 1, comma 1, lett. b)
La lett. b) richiede che i proventi di attività delittuose siano prodotti in un arco di tempo non trascurabile, siano effettivi e non trascurabili e costituiscano l'unico reddito o almeno una componente significativa. La confisca fondata su questa acquisizione può resistere se la motivazione è autonoma e autosufficiente rispetto alla fattispecie di cui alla lett. a)
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 28, comma 2
Individua la revocazione come rimedio esperibile avverso provvedimenti definitivi di confisca per far valere il difetto originario del presupposto della misura; la Corte precisa che è questo lo strumento di cui ci si dovrebbe avvalere in questa materia
Sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Ha delimitato l'ambito applicativo della lett. a) del'art.1, con conseguente impossibilità di usare il parametro di pericolosità generica oltre i termini indicati. Tuttavia, in virtù della natura di "sentenza interpretativa di rigetto", non incide erga omnes sui giudicati di confisca già passati in giudicato
Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
"per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione"; inoltre: "qualora ... la confisca risulti disposta sulla base di un 'doppio titolo' ... occorre verificare se il 'titolo' di cui alla lett. b) sia autonomo e autosufficiente..."
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, se una confisca è fondata su entrambi i parametri (lett. a) e lett. b)), la parte fondata sulla lett. b) può mantenersi solo se il giudice di merito l'ha motivata in modo autonomo e autosufficiente; la Corte di cassazione non è tenuta a riesaminare il materiale probatorio come se la sentenza costituzionale producesse effetti erga omnes
Cass. Sez. 6, n. 38077 del 2019 (Falasca)
Conferma che il giudice della cassazione non deve annullare con rinvio un provvedimento di confisca fondato anche sulla lett. b) solo perché la lett. a) è stata dichiarata incostituzionale; è sufficiente che la parte fondata sulla lett. b) sia stata già valutata nel contraddittorio e ritenuta sufficiente
Massime di principio
- La sentenza costituzionale che limita l'ambito della lett. a) non annulla automaticamente confische irrevocabili: la via corretta per chiedere l'effetto è la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011.
- Se la confisca è stata motivata su "doppio titolo" (lett. a) e lett. b)), essa può sopravvivere alla declaratoria di incostituzionalità della lett. a) se la parte fondata sulla lett. b) risulta autonoma e autosufficiente rispetto agli argomenti usati per la lett. a).
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare che la motivazione relativa alla lett. b) non è autosufficiente; la mera invocazione della sentenza costituzionale non impone al giudice di riesaminare il materiale probatorio già definitivamente valutato.
- Elementi quali l'acquisto dell'immobile prima dei reati o redditi leciti pregresse possono essere rilevanti, ma diventano decisivi solo se dimostrano concretamente che i proventi illeciti non hanno costituito componente significativa del reddito o fonte effettiva e duratura del tenore di vita del proposto.
- In caso di dubbi sulla sussistenza dell'autonomia del "titolo" di lett. b), il giudice vaglierà se la motivazione del provvedimento originario sia espressa, specifica e capace di sorreggere la confisca senza alcun apporto della motivazione riferita alla lett. a).
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