Sentenza n. 228/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 281/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2556/2023 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva disposto l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 281/2025 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, l'importo nominale di euro 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 26 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non risultava eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie a dare attuazione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva; nel caso concreto ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, aveva previsto il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza dalla maturazione del diritto fino all'accredito.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi puntualmente imposti dal titolo.
- Per i provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro da parte di un'amministrazione statale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'esercizio dell'azione esecutiva e di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, conferendogli i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può utilizzare gli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso, quando l'assenza o l'insufficienza di fondi impedisca all'amministrazione soccombente di eseguire il titolo.
- Quando le funzioni commissariali sono attribuite a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.
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