Cassazione Civile, Ordinanza n. 19735/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti in materia di distanze legali tra fabbricati e manufatti. Un proprietario aveva agito per ottenere la riduzione in pristino di una vasca per lo stoccaggio di liquami costruita a distanza non legale dal confine. La controparte aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per ottenere l’arretramento di un silos, di un edificio e della parte sopraelevata sporgente sulla propria proprietà, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, disponendo vari arretramenti e demolizioni per il rispetto delle distanze legali. In appello, la Corte territoriale aveva accolto il primo motivo dell’appello principale per violazione del litisconsorzio necessario, rilevando che la domanda di demolizione doveva essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari; aveva quindi separato la causa e rimesso la questione al Tribunale per l’integrazione del contraddittorio. Aveva inoltre accolto l’appello incidentale limitatamente all’arretramento del portico e rigettato il resto. Il soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell’udienza ha rinunciato al ricorso, con atto notificato e accettato dalla controparte, dichiarando di avere definito la lite transattivamente e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente notificata e accettata dalla parte resistente, ritenendo integrati i requisiti degli artt. 390, comma 2, e 391, ult. comma, c.p.c. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
requisiti della rinuncia al ricorso
La rinuncia era valida perché notificata alla controparte e conforme ai requisiti formali richiesti dalla norma.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione
In presenza di rinuncia rituale e relativa accettazione, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
rimetteva ex art. 354 c.p.c. al Tribunale di Brescia per l'integrazione del contraddittorio
La Corte d’appello aveva disposto la rimessione al primo giudice per integrare il contraddittorio, in ragione del litisconsorzio necessario.
rinuncia ... accettazione
La combinazione di rinuncia del ricorrente e accettazione della controparte consente l’estinzione del processo di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- La domanda di demolizione o riduzione in pristino che incida su un bene in comproprietà deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, poiché questi sono litisconsorti necessari.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
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