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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5188 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un accertamento fiscale relativo ai ricavi della società immobiliare e al valore degli immobili ceduti. La CTR del Piemonte aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando la decisione della CTP di Alessandria che aveva ritenuto illegittimo l’accertamento fondato sui valori OMI. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha lamentato l’omesso esame di elementi presuntivi ulteriori rispetto ai valori OMI, tra cui perdite d’esercizio, una perizia bancaria, un mutuo di importo superiore a quello fatturato e caratteristiche e ubicazione degli immobili; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sull’accertamento, sostenendo che si trattasse di una ricostruzione induttiva basata su una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti, e non sui soli valori OMI.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi per difetto di autosufficienza. L’Agenzia non aveva riportato nel ricorso, neppure sinteticamente e nelle parti pertinenti, il contenuto dell’avviso di accertamento, del rogito o delle sue clausole, della perizia, dei dati sul mutuo e delle perdite d’esercizio; la generica indicazione della sentenza impugnata circa una perizia non era sufficiente. La Corte non ha quindi deciso nel merito se gli elementi indicati fossero idonei a sostenere l’accertamento. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva. La sentenza della CTR è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la parte è tenuta ad indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione"

    Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a valutare la censura senza dover consultare fonti esterne: occorre indicare gli atti e i documenti rilevanti e riprodurne il contenuto pertinente, direttamente o indirettamente con precisione. La mancanza comporta l’inammissibilità.

Massime di principio

  • Chi ricorre in cassazione lamentando che il giudice abbia ignorato documenti o elementi probatori deve indicare nel ricorso dove siano stati prodotti e riportarne il contenuto rilevante; un elenco di elementi o un richiamo generico agli atti di merito non basta.
  • Se una censura dipende dal contenuto di un avviso, di un contratto, di una perizia o di altri documenti, la Corte non è tenuta a ricostruirlo consultando il fascicolo di merito: la mancata riproduzione pertinente può rendere inammissibile il motivo.
  • La dichiarazione di inammissibilità per carenze processuali non equivale a una decisione sulla fondatezza sostanziale dell’accertamento o sull’idoneità delle presunzioni; lascia ferma la decisione impugnata senza risolvere nel merito la questione.

Testo integrale

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