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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23597/2020 del 27/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS, quale successore dell'INPDAP, aveva chiesto il risarcimento di euro 283,16 per il danno subito in conseguenza del ritardo del Ministero della Giustizia nella trasmissione della documentazione necessaria per il riscatto (indennità di buonuscita) di un dipendente (Gioacchino Lo Vetro), ritardo che avrebbe determinato la perdita degli interessi legali sulle somme che l'INPS avrebbe potuto incassare prima. Il Ministero ha impugnato la sentenza di merito deducendo, in via principale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione amministrativa (art.133 d.lgs. n.104/2010) e, nel merito, contestando la qualificazione della fattispecie come obbligazione risarcitoria tra enti, l'inesistenza o quantificazione del danno e l'applicabilità di strumenti compensativi (art.2, comma 3, legge n.335/1995).

La decisione

La Corte di Cassazione, con ordinanza delle Sezioni Unite, ha rigettato il primo motivo del ricorso relativo al difetto di giurisdizione, affermando che la domanda dell'INPS è volta al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'Ente previdenziale (perdita di interessi) e perciò rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha sostenuto che l'art.133 d.lgs. n.104/2010 devolve alla giurisdizione amministrativa solo le domande di risarcimento dirette al danno patito dal soggetto destinatario del provvedimento finale del procedimento amministrativo; la controversia in esame riguarda invece i rapporti tra enti e il danno subito dall'INPS come conseguenza accessoria della istruttoria. Per gli altri motivi (merito sulla colpa, quantificazione del danno e ordine di compensazione) la causa è stata rimessa alla Sezione semplice per il prosieguo e la decisione conseguente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

    Stabilisce il termine per l'invio, da parte del datore di lavoro, della documentazione per il riscatto; la Corte ha ritenuto che l'inosservanza di tale termine può costituire obbligo violato nell'ambito di rapporti tra enti e fonte di responsabilità risarcitoria a carico del datore di lavoro

  • d.lgs. 25 novembre 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo)

    art. 133, comma 1, lett. a), n. 1

    Devolve alla giurisdizione amministrativa il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo; la Corte ha interpretato tale norma nel senso che trova applicazione quando il danneggiato è il destinatario del provvedimento finale, non quando il danneggiato sia un altro ente che subisce effetti patrimoniali consequenziali

  • Codice civile

    art. 1173 e art. 1218 (e richiamo ad artt. 1223, 1224, 1225)

    Gli obblighi di diligenza e la responsabilità per inadempimento (art. 1218) e il generale principio sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1173) sono stati richiamati per qualificare la violazione del termine come fonte di responsabilità risarcitoria; la Corte ha inoltre indicato che l'abnormità del ritardo può autorizzare la presunzione di colpa

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    art. 2-bis (introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69/2009)

    Introduce il principio che le pubbliche amministrazioni devono risarcire il danno ingiusto derivante dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento; la norma sostiene la giurisprudenza che attribuisce tutela risarcitoria per ritardi procedimentali, ma la Corte ha distinto i casi in cui la tutela è devoluta al giudice amministrativo rispetto a quelli di responsabilità tra enti

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335

    Il Ministero ha prospettato che esista un legame contabile tra bilancio dello Stato e bilancio INPDAP/INPS tali da incidere sulle pretese risarcitorie; la Corte non ha deciso il merito su questo punto nella parte decisa, ma la questione è stata sollevata come possibile causa di compensazione/limite al diritto dell'INPS

Massime di principio

  • Per determinare la giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla "causa petendi": se il danno è lamentato dal destinatario dell'atto finale del procedimento amministrativo la giurisdizione è amministrativa (art.133 d.lgs. n.104/2010), se il danno è patrimoniale subito da un altro ente in rapporto contrattuale o di collaborazione con la P.A., la giurisdizione è ordinaria
  • La violazione di termini procedimentali può costituire fonte di responsabilità risarcitoria ai sensi del codice civile (art.1173, 1218) e della normativa sul procedimento amministrativo (art.2-bis legge n.241/1990); l'abnormità del ritardo può integrare presunzione di colpa
  • Quando la pretesa riguarda la perdita di interessi o altre conseguenze patrimoniali successive alla definizione del procedimento, si tratta di un danno diritto-patrimoniale che si valuta con i criteri del diritto civile e non come danno 'da procedimento' del soggetto destinatario
  • Argomentazioni relative a compensazioni tra bilanci pubblici (es. art.2, comma 3, legge n.335/1995) non escludono automaticamente l'azione risarcitoria dell'ente danneggiato; serve un accertamento istruttorio specifico per valutare eventuali limiti o effetti compensativi
  • In casi simili è essenziale documentare con precisione il nesso causale e la quantificazione del danno (es. interessi non percepiti) e valutare se è ragionevole inferire la colpa dalla durata e natura del ritardo

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