Sentenza n. 2025/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 798/2024, depositata e resa pubblica il 5 dicembre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 502/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 13 dicembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 4 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 798/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il suo diritto alla carta docente per quattro annualità, per complessivi euro 2.000,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione il relativo beneficio e a pagare le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 dicembre 2024, ma l’Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il ricorso era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per le annualità stabilite nel titolo. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessata. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell’Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adozione degli atti necessari entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all’integrale esecuzione del giudicato e può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari dell’amministrazione debitrice, gli strumenti contabili previsti dalla legge, incluso il pagamento in conto sospeso quando ne ricorrano i presupposti.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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