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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40577/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte di appello di Genova. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che l'imputato contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, in particolare l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali degli acquirenti della sostanza stupefacente, nonché la rilevanza dei tabulati telefonici e il numero e la durata nel tempo delle cessioni. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, censurando apprezzamenti riservati al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure di merito non deducibili in sede di legittimità, avendo la Corte di appello fornito una motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici sulla attendibilità dei testimoni e sulla valutazione delle prove. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • La critica alla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio di legittimità, mira soltanto a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura delle prove.
  • La motivazione della sentenza di merito resiste in cassazione quando risulti congrua, adeguata e logicamente coerente, specie se la valutazione delle prove testimoniali è sorretta da criteri di inferenza e da massime di esperienza condivisibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi in relazione alle questioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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