Cassazione Penale, Sentenza n. 1262/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia (20/05/2019, poi riformata in sede di rinvio) deducendo principalmente: (1) violazione dell'art. 81 comma 2 c.p. e vizio di motivazione nella determinazione della pena per effetto della continuazione. In particolare ha contestato che la Corte territoriale ha individuato come reato base il capo 50 (ricomprendente più condotte) senza determinare la pena base per il singolo fatto più grave e senza motivare separatamente gli aumenti per i reati satellite, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. Pizzone n.47127/2021); (2) illegittima applicazione di sanzioni accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la P.A.) che, per il ricorrente, non potevano essere applicate perché i fatti contestati (riqualificati ai sensi dell'art. 318 c.p.) erano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della L. 9.1.2019 n.3 che ha esteso le pene accessorie anche all'art.318 e ha introdotto l'incapacità di contrattare con la P.A..
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato su entrambi i punti principali. Quanto alla determinazione della pena per la continuazione (art.81 c.p.) la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha indicato l'entità della pena base riferita al reato più grave individuato (capo 50) né ha motivato gli aumenti distinti per ciascun reato satellite, in contrasto con il paradigma stabilito dalle Sezioni Unite (Pizzone n.47127/2021): perciò la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Quanto alla pena accessoria prevista dall'art.317-bis c.p./L. n.3/2019, la Corte ha ritenuto che l'ampliamento del catalogo delle fattispecie soggette all'interdizione e l'introduzione dell'incapacità di contrattare con la P.A. non possono operare retroattivamente: perciò ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva applicato la pena accessoria, eliminando quell'accessorio. Ha inoltre dichiarato irrevocabile il giudizio di responsabilità (la condanna sostanziale resta confermata), salvo le parti annullate.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Il giudice che riconosce la continuazione deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base per quel reato; su quella pena base devono essere calcolati e motivati in modo distinto gli aumenti relativi ai reati satellite, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite (Pizzone n.47127/2021).
art. 318 cod. pen. (abuso d'ufficio)
La Corte ha ritenuto che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi di terzi, realizzato con un impegno permanente ad agevolare/ommettere atti ricollegabili alla funzione, è ricondotto nell'alveo dell'art.318 (più lieve rispetto all'art.319 se non si prova il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio).
art. 319 cod. pen. (corruzione)
Richiamata nella ricostruzione dogmatica: la fattispecie di corruzione per atti contrari al dovere d'ufficio è più gravosa e si applica quando la disponibilità della funzione abbia concretamente prodotto atti contrari ai doveri d'ufficio; in assenza di tale prova i fatti possono ricadere nell'art.318.
art. 321 cod. pen. (concorso di persone nel delitto)
Richiamato nella riqualificazione dei capi d'imputazione in concorso con terzi (es. capo 49 e segg.), come norma rilevante per la cooperazione nel reato.
"per circostanze attenuanti"
La disciplina previgente prevedeva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per specifici reati contro la P.A., salvo che il giudice, per circostanze attenuanti e con pena inferiore a tre anni, applicasse una interdizione temporanea. La modifica normativa (L. n.3/2019) ha ampliato il catalogo di reati soggetti all'interdizione, ma tali novità non sono applicabili retroattivamente ai fatti commessi anteriormente.
Legge 9.1.2019 n.3 (riforma anticorruzione)
Ha esteso le pene accessorie contemplando anche l'art.318 c.p. e ha aggiunto l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la Corte ha affermato che tali modifiche, essendo peggiorative, non possono trovare applicazione ai reati commessi prima della loro entrata in vigore (principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole).
Sezioni Unite, sentenza Pizzone n.47127/2021
Principio giurisprudenziale vincolante secondo cui, in caso di continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base per quel reato e calcolare/motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite; tale principio è stato applicato dalla Cassazione per censurare la motivazione della Corte d'appello.
Massime di principio
- In presenza di reati posti in continuazione (art.81 c.p.) il giudice deve individuare e motivare il reato più grave, determinare la pena base per quel reato e poi calcolare e motivare separatamente gli aumenti relativi ai reati satellite; omissioni in tal senso comportano annullamento con rinvio.
- Le modifiche legislative che aggravano le pene o introducono nuove sanzioni accessorie (es. L. n.3/2019) non possono essere applicate retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore: il giudice deve escludere gli effetti peggiorativi nei confronti di reati antecedenti.
- La riqualificazione di condotte in reati più gravi (es. da art.318 a art.319) richiede prova concreta che la disponibilità della funzione abbia determinato il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio; in mancanza, è preferibile la qualificazione nella fattispecie meno grave.
- Quando l'imputazione è formulata in termini generici e priva di indicazione degli atti specifici (es. pratiche contestate, documenti falsi non identificati), la mancanza di riscontri probatori può comportare l'assoluzione o l'impossibilità di mantenere qualifiche aggravate; il giudice deve valutare la specificità probatoria richiesta per ciascuna fattispecie.
- È possibile che la Corte dichiari irrevocabile la responsabilità penale (confermare la condanna sostanziale) ma annulli e rinvii solo gli aspetti relativi al trattamento sanzionatorio o alle pene accessorie; in tal caso il nuovo giudice dovrà adeguarsi alle prescrizioni della Cassazione.
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