Ordinanza n. 693/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1517/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti dell’amministrazione scolastica, chiedendo l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato il deposito, in formato digitale, della copia del titolo esecutivo con attestazione del passaggio in giudicato e della conformità mediante asseverazione ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, in applicazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. La ricorrente non ha adempiuto all’ordine istruttorio. Il TAR ha rilevato che l’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. subordina l’esperibilità del giudizio di ottemperanza delle sentenze e dei provvedimenti equiparati del giudice ordinario al loro passaggio in giudicato, circostanza non provata allo stato degli atti.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha reiterato l’ordine istruttorio già impartito. La ricorrente dovrà depositare entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la copia digitale del titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e l’attestazione di conformità mediante asseverazione ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, come richiesto dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. Il Collegio ha avvertito che, in caso di mancato riscontro, il ricorso sarà dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza delle sentenze e dei provvedimenti equiparati del Giudice ordinario al loro passaggio in giudicato
Il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario è esperibile soltanto quando il titolo sia passato in giudicato; tale presupposto deve essere provato in giudizio.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Impone, nel caso considerato, il deposito in formato digitale della documentazione con la necessaria attestazione di conformità.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
Richiesto quale fondamento dell’asseverazione dell’attestazione di conformità della copia digitale del titolo esecutivo.
Consente al giudice di avvertire la parte delle conseguenze processuali del mancato riscontro all’incombente istruttorio; nel caso concreto, l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il passaggio in giudicato del titolo costituisce una condizione di esperibilità del rimedio e deve essere provato dal ricorrente.
- Quando il giudice amministrativo ordina il deposito del titolo esecutivo e della prova del suo passaggio in giudicato, il mancato adempimento dell’ordine istruttorio giustifica la reiterazione dell’incombente con fissazione di un termine e con l’avvertimento dell’inammissibilità del ricorso in caso di ulteriore inerzia.
- La copia digitale del titolo esecutivo depositata nel processo amministrativo deve essere corredata dall’attestazione di conformità richiesta dalla disciplina del documento informatico e dalle norme sul processo amministrativo telematico.
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