Cassazione Penale, Sentenza n. 11761/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) omissione di pronuncia da parte della Corte di appello sulla domanda di estradizione relativa alla seconda sentenza di condanna emessa il 30/07/2021 (sostenendo che la richiesta moldava l'aveva inclusa e che il Ministro della giustizia italiano l'aveva trasmessa per "mero errore"); (2) vizio di procedimento e omessa motivazione perché la Corte di appello ha deciso contrariamente all'estradizione senza attendere la trasmissione tradotta delle informazioni richieste alle Autorità moldave sulle condizioni di detenzione, pur essendo tali informazioni state indicate come in corso di invio/ traduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (la Corte di appello poteva pronunciarsi solo sulle domande espressamente devolutele dal Ministro della giustizia; il silenzio ministeriale sulla seconda condanna è ambivalente e non permette al giudice di sostituirsi alle determinazioni politico-amministrative). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte di appello ha omesso di considerare le rassicurazioni e non ha fissato un termine per l'acquisizione delle informazioni richieste, nonostante le avesse stesse richieste; ciò ha costituito vizio istruttorio e di motivazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. In sede di rinvio la Corte dovrà attendere il completamento delle informazioni richieste (o assegnare un termine alle Autorità richiedenti ai sensi dell'art. 13 della Convenzione europea di estradizione). Resta aperta la possibilità che, se il Ministro della giustizia integri espressamente la domanda relativa alla sentenza del 30/07/2021, il giudice del rinvio possa decidere anche su quella, assicurando le garanzie previste dall'art. 703, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 704, comma 2, cod. proc. pen.
"la corte decide con sentenza in camera di consiglio, entro sei mesi dallapresentazione della requisitoria, sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimentodella domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gliaccertamenti ritenuti necessari (...)"
La Corte deve decidere entro sei mesi dalla requisitoria dopo aver acquisito le informazioni ritenute necessarie; se la Corte stessa ha richiesto informazioni, deve tenerne conto prima di deliberare.
artt. 697-700, cod. proc. pen. (in particolare art. 697 e art. 703)
"il Ministro della giustizia, quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette (...) al procuratore generale presso la corte di appello"
La fase politico-amministrativa (determinazioni del Ministro della giustizia) delimita l'oggetto devoluto alla fase giurisdizionale: la Corte di appello e il Procuratore generale non possono conoscere domande di estradizione non chiaramente "messe in corso" dal Ministro.
art. 703, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede garanzie processuali da assicurare quando il giudice valuta altre domande di estradizione; la loro violazione può determinare nullità per lesione del diritto di difesa.
art. 716 e art. 714, cod. proc. pen.
Regolano l'arresto e la custodia cautelare a fini estradizionali e la durata massima delle misure cautelari in tale contesto; sono richiamati per valutare termini e legittimità delle misure precedenti alla decisione sull'estradizione.
Disciplina la preclusione temporale di determinate richieste: qui è richiamato per precisare che non è maturata la preclusione rispetto alla seconda sentenza, per cui il Ministro può ancora trasmettere una esplicita richiesta.
art. 13, Convenzione europea di estradizione
Consente alla Corte di sollecitare e, se del caso, fissare un termine per l'ottenimento di informazioni necessarie dalle Autorità dello Stato richiedente; favorisce la cooperazione tra Stati nel procedimento di estradizione.
art. 12, par. 1, Convenzione europea di estradizione (richiamata)
Rilevata per affermare l'assenza di accordi speciali tra Italia e Moldova che modifichino le regole ordinarie dell'estradizione passiva.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla cassazione con rinvio; formale indicazione di trasmissione alla cancelleria per le incombenze procedurali.
Massime di principio
- La sfera di competenza del Ministro della giustizia (fase politico-amministrativa) delimita l'oggetto devoluto al giudice: il giudice non può pronunciarsi su una domanda di estradizione non espressamente trasmessa dal Ministro.
- Se la Corte territoriale ha richiesto informazioni ritenute "necessarie" per decidere (es. condizioni di detenzione), non può decidere senza acquisirle: il mancato acquisto o la mancata fissazione di un termine per l'acquisizione costituisce vizio istruttorio e di motivazione.
- Il silenzio o l'omissione del Ministro nella nota di trasmissione possono essere ambivalenti (errore materiale o volontà di non dare corso): tale incertezza giustifica l'astensione del giudice dal decidere su domande non chiaramente devolute.
- Il giudice che decidesse su profili non devoluti o senza le garanzie procedurali previste (art. 703, comma 2) rischierebbe la nullità degli atti per violazione del diritto di difesa.
- In caso di mancata trasmissione di documenti da uno Stato richiedente, la Corte può sollecitare il loro invio e, conformemente alla Convenzione europea di estradizione, assegnare un termine per l'adempimento; se poi il Ministro integra la domanda, il giudice potrà esaminare anche le ulteriori condanne, garantendo le tutele previste.
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