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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27525/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca, che gli intimava, in solido con la società debitrice principale e con gli eredi di un altro fideiussore, il pagamento dell’esposizione debitoria entro il limite di 132.000 euro. Aveva contestato, tra l’altro, la validità della fideiussione del 1° marzo 2004 e delle successive estensioni, invocato la liberazione del fideiussore ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., dedotto la nullità dell’affidamento del 21 settembre 2011 e della garanzia cambiaria collegata, nonché contestato il quantum. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 887/2021, aveva rigettato l’opposizione e dichiarato la propria incompetenza sulle domande riconvenzionali, devolute alla sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Firenze. In appello, dopo che una sentenza non definitiva della Corte d’appello di Firenze aveva escluso il potere della banca di rappresentare la società cessionaria e disposto l’integrazione del contraddittorio direttamente nei confronti di quest’ultima, l’appellante aveva notificato il 9 ottobre 2023, all’indirizzo PEC del difensore presso cui la società aveva eletto domicilio in primo grado, l’atto di appello e i provvedimenti relativi alla prosecuzione del giudizio e alla nuova udienza. La Corte d’appello, con sentenza definitiva n. 901/2024, depositata il 23 maggio 2024, aveva dichiarato improcedibile l’appello, ritenendo non integrato il contraddittorio perché la notifica non era stata effettuata nei confronti della società. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 279 e 331 c.p.c.: sosteneva che la notificazione, considerata nella sua concreta destinazione e nel suo contenuto, era stata rivolta alla società, indicata quale destinataria e rappresentata dalla propria procuratrice, ed era idonea a renderle conoscibili l’impugnazione, lo stato del processo e la nuova udienza.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ritenuto erronea la valutazione della Corte d’appello, che aveva identificato la destinataria della notificazione nella banca sulla base dell’erronea indicazione contenuta nell’originario atto di appello e della PEC del difensore. La notificazione doveva invece essere valutata complessivamente e in relazione alla funzione dell’ordine di integrazione: dalla nota di deposito e dalle ricevute risultava che era stata eseguita dichiaratamente nei confronti della società cessionaria, rappresentata dalla propria procuratrice, presso il domicilio eletto dalla società nel giudizio di primo grado, e che il giudizio d’appello e la sentenza non definitiva erano identificati. In tema di litisconsorzio necessario in appello, l’atto di integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c. non richiede formule predeterminate; è sufficiente che gli atti notificati consentano al destinatario di conoscere i termini dell’impugnazione e di difendersi costituendosi per l’udienza fissata. La sentenza n. 901/2024 è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    In tema di litisconsorzio necessario nel giudizio d’appello, l’atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. non deve contenere formule predeterminate, essendo sufficiente ai fini della sua validità che gli atti notificati siano idonei a porre il destinatario a conoscenza dei termini dell’impugnazione e a consentirgli di difendersi costituendosi per l’udienza stabilita.

    L’integrazione del contraddittorio in appello è valida senza formule sacramentali quando gli atti notificati, valutati nella loro complessiva configurazione e in rapporto alla funzione dell’adempimento, individuano il destinatario e gli consentono di conoscere l’impugnazione e di difendersi all’udienza fissata.

  • art. 279 c.p.c.

    La conclusione della Corte territoriale non può essere condivisa.

    La Corte ha accolto la censura di violazione degli artt. 279 e 331 c.p.c., ma non ha enunciato una distinta regola interpretativa riferibile autonomamente all’art. 279 c.p.c.; il principio di diritto espresso riguarda i requisiti dell’atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 279 e 331 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato improcedibile il gravame per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Siena NPL 2018.

    La disposizione identifica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso; la Corte ha accolto la censura così proposta.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello con litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dall’art. 331 c.p.c. non richiede formule predeterminate: è valida se gli atti notificati, valutati complessivamente e in relazione alla funzione dell’adempimento, identificano il litisconsorte destinatario e gli consentono di conoscere i termini dell’impugnazione e di difendersi all’udienza fissata.
  • La valutazione della ritualità dell’integrazione del contraddittorio non può fondarsi isolatamente su un’erronea indicazione contenuta nell’originario atto di appello o sulla coincidenza del difensore: occorre considerare l’intera attività notificatoria compiuta in esecuzione dell’ordine giudiziale, inclusi gli atti accompagnatori, le indicazioni sul destinatario e il domicilio presso cui la notificazione è eseguita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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