Cassazione Civile, Ordinanza n. 31586/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Corte è stata investita, su segnalazione della Segreteria della Commissione tributaria regionale, della correzione di un mero errore materiale contenuto nell'intestazione di una precedente ordinanza di legittimità. Nell'ordinanza n. 17099/2021 la parte intimata era stata erroneamente indicata come una persona diversa da quella effettivamente coinvolta nel giudizio, mentre il corretto nominativo risultava essere quello del contribuente Vaccari Nicola. La questione non riguardava il merito della controversia tributaria, ma esclusivamente l'esatta identificazione della parte intimata e la rettifica dell'errore ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha disposto d'ufficio la correzione dell'errore materiale presente nell'ordinanza n. 17099/2021, sostituendo nell'intestazione il nominativo erroneo con quello corretto del contribuente. Ha precisato che si trattava di un evidente errore materiale emendabile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. e ha disposto che la correzione fosse annotata sull'originale a cura della cancelleria. Nulla è stato statuito sulle spese, perché il procedimento è stato svolto d'ufficio e comunque non è configurabile soccombenza nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali e delle omissioni contenuti nei provvedimenti del giudice quando l'errore sia meramente materiale ed evidente.
viene richiamato come base per la correzione, in sede di legittimità, dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'errore materiale nell'indicazione della parte in un provvedimento giudiziario è correggibile quando il testo del provvedimento e gli atti del procedimento consentano di individuare con evidenza la parte effettivamente coinvolta.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta d'ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza incidere sul merito della decisione originaria.
- Nel procedimento di correzione non si determina una soccombenza in senso tecnico, sicché non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Come è indicizzato
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