Cassazione Civile, Ordinanza n. 29195/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta da un creditore per far dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da due coniugi, assumendo che il vincolo patrimoniale fosse stato creato in pregiudizio della garanzia generica del credito vantato verso uno dei coniugi, nella qualità di rappresentante di un’associazione culturale. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva rigettato il gravame dei coniugi. In cassazione uno solo dei coniugi ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento per mancata interruzione del giudizio a seguito della morte dell’unico difensore costituito nel giudizio di appello. Il ricorrente ha dedotto che il decesso del procuratore, verificatosi durante il processo di secondo grado, avesse determinato l’automatica interruzione del giudizio, con conseguente nullità degli atti successivi, poiché egli era rimasto privo di assistenza tecnica e non aveva potuto partecipare alle udienze successive né svolgere compiutamente le difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la morte dell’unico difensore della parte costituita determina automaticamente l’interruzione del processo dal giorno dell’evento, anche se non sia stata resa nota al giudice o alle altre parti. Poiché nel caso concreto il difensore era deceduto nel corso dell’appello e il giudizio era proseguito senza interruzione fino alla sentenza, gli atti successivi sono stati considerati affetti da nullità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell’azione revocatoria proposta dal creditore per rendere inefficace il fondo patrimoniale
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso
la morte dell’unico difensore comporta interruzione automatica del processo, indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del giudice o delle altre parti, con nullità degli atti successivi
ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ.
richiamato nell’ordinanza interlocutoria per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della coniuge litisconsorte necessaria
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e nullità del procedimento
ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
richiamato per il deposito di conclusionali e repliche nel giudizio di appello
Massime di principio
- La morte dell’unico difensore della parte costituita determina l’interruzione automatica del processo dal giorno dell’evento, senza che sia necessaria una dichiarazione formale o la conoscenza dell’evento da parte del giudice e delle altre parti.
- Quando il processo avrebbe dovuto essere interrotto per la morte del procuratore, gli atti compiuti successivamente e la sentenza resa all’esito del giudizio sono affetti da nullità per lesione del diritto di difesa.
- La nullità conseguente alla mancata interruzione è ravvisabile quando l’evento abbia concretamente impedito alla parte di partecipare alle udienze e di svolgere le proprie difese.
- Nei giudizi con litisconsorzio necessario, la mancata evocazione di una delle parti necessarie in cassazione impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
Come è indicizzato
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