Cassazione Penale, Sentenza n. 39143/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale di XXXXX che aveva confermato il precedente rigetto (7/02/2025) della sua istanza, avanzata per ragioni di salute, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. In cassazione veniva dedotta una violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: nel corso del giudizio il ricorrente ha ottenuto gli arresti domiciliari dalla Corte di appello di Lecce e ha successivamente rinunciato al ricorso; pertanto non sussiste più l'interesse a ottenere la pronuncia richiesta. La Corte, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha inoltre disposto che l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base procedurale per la decisione del Tribunale in ordine alla misura cautelare (consente il provvedimento sul punto da parte dell'organo competente).
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves)
Principio consolidato secondo cui il conseguimento della prestazione invocata dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso, senza che ciò integri ipotesi di soccombenza con condanna alle spese o applicazione di sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se il ricorrente ottiene, nel corso del giudizio, l'effetto concreto che aveva chiesto (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari), viene meno l'interesse ad ottenere la pronuncia e il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), poiché non si configura una soccombenza della parte.
- La rinuncia espressa e personale del ricorrente al gravame consolida la mancanza di interesse e giustifica la decisione in forma cartolare senza trattazione collegiale.
- Occorre valutare sempre se permangono profili di interesse autonomi (es. contestazione della legittimità della misura precedente, effetti sul casellario giudiziale o richieste risarcitorie): in presenza di interessi residui il ricorso può invece rimanere ammissibile nonostante l'ottenimento della prestazione richiesta.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno verificare le conseguenze pratiche (effetti sulla qualificazione giuridica, sul casellario e su eventuali azioni risarcitorie) perché la sopravvenuta concessione della misura cautelare può comunque non esaurire tutti gli interessi del ricorrente.
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