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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39143/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale di XXXXX che aveva confermato il precedente rigetto (7/02/2025) della sua istanza, avanzata per ragioni di salute, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. In cassazione veniva dedotta una violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: nel corso del giudizio il ricorrente ha ottenuto gli arresti domiciliari dalla Corte di appello di Lecce e ha successivamente rinunciato al ricorso; pertanto non sussiste più l'interesse a ottenere la pronuncia richiesta. La Corte, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha inoltre disposto che l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per la decisione del Tribunale in ordine alla misura cautelare (consente il provvedimento sul punto da parte dell'organo competente).

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves)

    Principio consolidato secondo cui il conseguimento della prestazione invocata dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso, senza che ciò integri ipotesi di soccombenza con condanna alle spese o applicazione di sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se il ricorrente ottiene, nel corso del giudizio, l'effetto concreto che aveva chiesto (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari), viene meno l'interesse ad ottenere la pronuncia e il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), poiché non si configura una soccombenza della parte.
  • La rinuncia espressa e personale del ricorrente al gravame consolida la mancanza di interesse e giustifica la decisione in forma cartolare senza trattazione collegiale.
  • Occorre valutare sempre se permangono profili di interesse autonomi (es. contestazione della legittimità della misura precedente, effetti sul casellario giudiziale o richieste risarcitorie): in presenza di interessi residui il ricorso può invece rimanere ammissibile nonostante l'ottenimento della prestazione richiesta.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno verificare le conseguenze pratiche (effetti sulla qualificazione giuridica, sul casellario e su eventuali azioni risarcitorie) perché la sopravvenuta concessione della misura cautelare può comunque non esaurire tutti gli interessi del ricorrente.

Testo integrale

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