Cassazione Civile, Ordinanza n. 10581/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società debitrice ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il suo fallimento su ricorso di un creditore fondato su un assegno insoluto e su fatture rimaste impagate. In cassazione ha dedotto, con due motivi, anzitutto la violazione di legge e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto provato il credito del creditore istante e comunque superata la soglia di cui all'art. 15, nono comma, l. fall., sostenendo che l'assegno non era stato portato all'incasso, che l'onere probatorio gravava sul creditore e che alcune fatture non erano ancora scadute per prassi di pagamento tra le parti; ha anche lamentato omessa pronuncia su tali questioni. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 5 l. fall. e ulteriori vizi motivazionali, contestando la sussistenza dello stato di insolvenza, l'utilizzo di un solo inadempimento come indice dell'insolvenza, la mancata considerazione della regolarità dei rapporti commerciali e dei dati di bilancio e di liquidità, nonché l'omessa valutazione dell'assenza di prova di una impossibilità generalizzata di adempiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla contestazione della legittimazione e del credito del creditore istante, osservando che il giudice di merito aveva giudicato pretestuose e generiche le contestazioni del debitore e che, in presenza di una contestazione non ragionevole, il credito può essere accertato incidentalmente nel procedimento prefallimentare. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la censura sulla mancata scadenza del credito fatturato. Ha poi ritenuto infondate le doglianze di omessa pronuncia sulla prassi di pagamento e sul mancato superamento della soglia dell'art. 15, comma 9, l. fall., perché tali questioni risultavano implicitamente rigettate dalla statuizione sulla sussistenza del credito e dello stato di insolvenza. Quanto al secondo motivo, ha dichiarato inammissibile la censura di violazione di legge nella parte in cui tendeva a un nuovo esame del merito e non è più deducibile in cassazione il vizio di motivazione nei termini prospettati; ha inoltre affermato che lo stato di insolvenza può essere desunto anche da un solo inadempimento di obbligazioni pecuniarie, non essendo necessario pluralità di creditori o di insoluti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La soglia di rilevanza per la dichiarazione di fallimento va valutata rispetto ai crediti azionati; la contestazione sul superamento della soglia può restare implicitamente assorbita dalla ritenuta fondatezza del credito e dalla sussistenza dell'insolvenza.
Lo stato di insolvenza è una situazione oggettiva che può emergere anche da un solo inadempimento di obbligazioni pecuniarie; non è necessario il concorso di più creditori o di più insoluti.
Nel procedimento prefallimentare il credito del ricorrente può essere oggetto di accertamento incidentale se il debitore lo contesta in modo ragionevole; in caso di contestazioni pretestuose o generiche l'inadempimento conserva valore sintomatico dell'insolvenza.
La doglianza formalmente formulata come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
Il vizio di motivazione nei termini tradizionali non è più deducibile in cassazione oltre i limiti attualmente consentiti.
La censura sull'apprezzamento delle prove non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo esame del materiale istruttorio in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio prefallimentare, se il credito del ricorrente è ragionevolmente contestato, il giudice deve procedere al suo accertamento incidentale; se invece le contestazioni del debitore sono generiche o pretestuose, il credito mantiene piena rilevanza ai fini dell'accertamento dell'insolvenza.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto della questione prospettata, purché la motivazione sia logicamente coerente e adeguata.
- Lo stato di insolvenza può essere desunto anche da un solo inadempimento di natura pecuniaria: non è richiesta la pluralità dei creditori né una molteplicità di insoluti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
- Le censure di cassazione devono essere specifiche: la deduzione sulla scadenza del credito o su prassi di pagamento non basta se non è chiaramente circostanziata e supportata da elementi pertinenti.
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