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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32650/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato, articolando cinque censure: 1) violazione degli artt. 521, comma 1, e 516 c.p.p. per asserita lesione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché il fatto sarebbe stato riqualificato da furto aggravato a furto in abitazione aggravato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose; 3) travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato come autore del furto; 4) violazione di legge per l'omessa concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva alla luce delle circostanze del caso. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, inammissibili o generici, osservando in particolare che la riqualificazione del fatto non aveva impedito il pieno esercizio del diritto di difesa, che la questione sull'aggravante non era stata devoluta in appello, che la valutazione probatoria sulle impronte era congruamente motivata, che l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del danno criminale e non solo del valore del bene sottratto, e che la pena era stata motivatamente calibrata anche sui precedenti penali specifici e sui criteri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 521, comma 1, c.p.p.

    Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è richiamato per escluderne la violazione quando la riqualificazione giuridica non abbia inciso concretamente sul diritto di difesa.

  • art. 516 c.p.p.

    La norma è evocata come parametro del divieto di modifica del fatto senza adeguato contraddittorio, ma la censura è ritenuta generica.

  • art. 111, comma 3, Cost.

    È richiamato quale fondamento del contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato per affermare che il diritto di difesa è garantito anche in caso di riqualificazione operata in sentenza, se l'imputato può impugnare.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per escludere la deducibilità in cassazione di questioni non devolute specificamente al giudice di appello.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità è negata perché richiede un giudizio complessivo sul danno criminale e non sul solo modesto valore del bene.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato per giustificare la determinazione della pena sulla base di criteri discrezionali, tra cui i precedenti penali specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito non determina di per sé violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se l'imputato conserva la possibilità di difendersi pienamente mediante impugnazione.
  • In cassazione non possono essere proposte questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo i casi di rilevabilità officiosa o di impossibilità di deduzione precedente.
  • La censura di travisamento della prova è inammissibile quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e tende a sollecitare una rivalutazione del merito.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto e non può essere riconosciuta sulla base del solo basso valore economico del bene sottratto.
  • La determinazione della pena è censurabile solo se la motivazione ignora o travisa i criteri dell'art. 133 c.p.; la valorizzazione dei precedenti specifici dell'imputato rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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