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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14422/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese e, in via diretta, nei confronti di un soggetto indicato dall'Ufficio come amministratore di fatto e beneficiario del 20% dei proventi di un'attività fraudolenta emersa in un procedimento penale per reati tributari. L'Ufficio aveva recuperato imposte e sanzioni relative all'anno d'imposta 2009, mentre il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, la CTR aveva poi respinto l'appello principale dell'Ufficio e accolto l'incidentale del contribuente. In Cassazione l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione con un motivo; il contribuente resisteva e proponeva anche ricorso incidentale condizionato con due motivi. Prima della decisione, il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio e poi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, con deposito della domanda e della prova del pagamento della prima rata. La questione decisiva è quindi divenuta l'applicabilità della definizione agevolata e l'effetto estintivo del processo in cassazione.

La decisione

La Corte ha preso atto del deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento della prima rata nei termini di legge. Ha ritenuto applicabile l'art. 1, commi 186, 192, 197 e 198, della legge n. 197 del 2022 e, nonostante l'eventuale contraria posizione dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Non viene esaminato il merito dei motivi di ricorso principale e incidentale, perché il perfezionamento della definizione agevolata rende superflua la decisione sul ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022

    le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia

    La Corte considera la norma fonte della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, attivabile su domanda del contribuente legittimato.

  • art. 1, comma 192, L. n. 197 del 2022

    risultano definibili le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda ... il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva

    La Corte richiama i presupposti oggettivi e temporali per l'accesso alla definizione agevolata.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022

    le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice ...; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata

    La Corte ritiene sufficiente, ai fini della sospensione e poi dell'estinzione, il deposito tempestivo della domanda e della prova del pagamento della prima rata.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022

    nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate

    La Corte applica la disposizione come norma che impone la declaratoria di estinzione del giudizio una volta effettuato il deposito previsto dal comma 197.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, se accompagnata dal tempestivo deposito della domanda e della prova del versamento dovuto, determina l'estinzione del giudizio anche in cassazione.
  • Quando la legge di definizione agevolata prevede un meccanismo estintivo automatico al verificarsi di determinati adempimenti processuali e fiscali, il giudice deve limitarsi a verificare il rispetto dei presupposti formali e temporali senza esaminare il merito del ricorso.
  • La sopravvenuta definizione agevolata rende irrilevanti i motivi di ricorso principale e incidentale, poiché il processo si chiude per causa estintiva prevista dalla legge speciale.
  • Le spese restano regolate secondo la disciplina speciale della definizione agevolata e gravano sulla parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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