Cassazione Penale, Sentenza n. 5185/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Varese del 14/07/2023 che, in appello ex art. 322-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato il rigetto del G.I.P. riguardo alla richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro (beni mobili, immobili, somme, conti, fondi, polizze) disposti con ordinanza del 15/06/2022 in relazione a fatti di usura contestati al marito Ferraro Gianfranco. I motivi principali sono: mancata e superficiale disamina delle memorie e della documentazione prodotta dalla difesa (artt. 273 e 321 c.p.p.), con conseguente inversione dell'onere della prova; mancato accertamento della riconducibilità effettiva dei beni al marito e assenza di connessione temporale e quantitativa tra reato contestato e sproporzione patrimoniale (art. 240-bis c.p.p.); illegittima valorizzazione delle movimentazioni bancarie e illegittimo accertamento sul nucleo familiare nonostante alla ricorrente non sia contestato alcun reato spia. La ricorrente sostiene di aver documentato entrate lecite (attività lavorativa, eredità, affitti, polizze) idonee a giustificare gli acquisti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 616 c.p.p.), ritenendo che i motivi dedotti attaccavano in realtà la motivazione del provvedimento impugnato e non contestassero censure di legge scrutinabili in sede di legittimità sulle misure reali. La Corte ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione del Tribunale di Varese, che aveva mantenuto il vincolo su vari beni per evidente sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati e per la collocazione temporale degli acquisti (periodo sospetto 2016-2021), richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui, se il terzo è un familiare stretto dell'imputato, l'onere di dimostrare la legittima provenienza grava sull'intestatario. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per la colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.
Norme richiamate
menzionato come parametro dell'appello in materia di misure reali
indica il rito d'appello esperito dalla ricorrente contro l'ordinanza del G.I.P.; la Corte osserva che il riesame del Tribunale è avvenuto nei limiti consentiti e che le censure sollevate impugnano la motivazione più che la legittimità formale
richiamato dalla ricorrente come base per contestare la mancata valutazione della documentazione; la Corte ritiene però che la doglianza sia un'apprezzamento critico della motivazione e non una violazione di norme che renda il ricorso ammissibile
invocato dalla difesa per lamentare omissioni nella disamina delle memorie; la Corte lo circoscrive come argomento che incide sulla motivazione e non su profili di illegittimità formale esaminabili in cassazione in materia di misure reali
norma richiamata in relazione al sequestro dei beni per sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi; la Corte approva la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistente sproporzione e collocazione temporale sospetta rispetto ai fatti di reato
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
«il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge ... quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente»
la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità sulle misure reali: la cassazione può censurare solo vizi di legge o mancanza/manifestità di carenza motivazionale, non il merito dell'apprezzamento del giudice del riesame
dispositivo invocato per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione e per la condanna alle spese processuali
Massime di principio
- In materia di misure reali (sequestri/restituzioni) la Corte di Cassazione verifica principalmente vizi di legittimità e l'eventuale mancanza o apparente motivazione; i rilievi che colgono la discrezionalità valutativa del giudice del merito sono di norma inammissibili
- Se il soggetto che dichiara la proprietà del bene è un familiare stretto dell'imputato, l'onere probatorio di dimostrare la legittima provenienza dei beni grava sull'intestatario; l'assenza di adeguata giustificazione patrimoniale può legittimare il mantenimento del vincolo
- La documentazione probatoria prodotta dalla difesa deve essere valorizzata in modo tale da incidere su questioni di diritto o rivelare una manifesta carenza motivazionale per rendere ammissibile il ricorso in Cassazione; semplici contestazioni di fatto o valutazioni alternative non sono sufficienti
- La valutazione della 'sproporzione' tra valore dei beni e capacità reddituale e la collocazione temporale degli acquisti (periodo sospetto) sono criteri decisivi per legittimare il sequestro preventivo di beni in presenza di indizi di reato patrimonialmente rilevanti
- Quando si impugna un provvedimento reale è utile focalizzare le censure su violazioni normative precise o su omissioni motivazionali macroscopiche; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese e ammende
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