Cassazione Penale, Sentenza n. 27398/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte del Tribunale di Trani, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 274/2000. L'appello era stato proposto dal CORATELLA FRANCO esclusivamente avverso la statuizione di condanna alla pena pecuniaria del Giudice di pace, senza impugnare il capo civile (risarcimento del danno). Il ricorrente contestava che tale inammissibilità fosse incompatibile con la giurisprudenza di legittimità che coordina l'art. 37 d.lgs. 274/2000 con l'art. 574, comma 4, c.p.p., secondo cui l'impugnazione in ordine alla responsabilità si estende anche ai punti della sentenza che ne dipendono, come il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dal CORATELLA FRANCO avverso la condanna pecuniaria e ha dichiarato che il Tribunale di Trani aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente e, per effetto estensivo, anche nei confronti del coimputato non ricorrente CORATELLA AGOSTINO. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per il prosieguo del giudizio, richiamando la giurisprudenza che ammette l'estensione dell'impugnazione ai coimputati quando il motivo riguarda questioni processuali comuni e non personali.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (art. 37)
Il Tribunale aveva invocato l'art. 37 per dichiarare inammissibile l'appello; la Corte ne dispone il coordinamento con l'art. 574 c.p.p. e ne limita l'effetto ostativo allorché non contrasti con il principio di estensione dell'impugnazione sui punti dipendenti della sentenza.
codice di procedura penale, art. 574 comma 4
L'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato si estende anche agli altri punti che dipendono dai primi (es. risarcimento del danno): tale norma giustifica l'ammissibilità dell'appello proposto solo contro la pena pecuniaria quando la sentenza contiene anche condanna civile dipendente dalla responsabilità penale.
codice di procedura penale, art. 587
Disciplina l'estensione dell'impugnazione tra coimputati per lo stesso reato; la giurisprudenza delle Sezioni Unite interpreta l'art. 587 come principio che evita disparità di trattamento tra imputati in identica posizione, estendendo il beneficio dell'impugnazione favorevole al non impugnante quando il motivo non è esclusivamente personale.
codice di procedura penale, art. 597 comma 2
Nei casi di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione di un imputato giova agli altri solo se i motivi riguardano violazioni della legge processuale non esclusivamente personali; la Corte ha applicato tale principio anche al procedimento cumulativo celebrato con un unico atto, estendendo l'effetto dell'accoglimento ai coimputati quando il motivo è processuale e comune.
Massime di principio
- L'appello proposto dall'imputato contro la condanna a pena pecuniaria è ammissibile anche se non viene impugnata separatamente la statuizione civile di condanna al risarcimento, quando la condanna civile dipende dalla responsabilità penale (coordinamento art. 37 d.lgs. 274/2000 con art. 574 c.p.p.).
- Se il motivo di impugnazione riguarda una questione processuale comune e non personalissima, l'accoglimento dell'impugnazione per un imputato può estendersi anche ai coimputati non ricorrenti (effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
- In procedimenti cumulativi o in un unico processo riguardante più imputati, la giustizia sostanziale impone che vizi processuali comuni siano risolti in modo uniforme; non vi è ragionevole distinzione tra casi di riunione formale e quelli già celebrati con unico atto ai fini dell'effetto estensivo dell'impugnazione.
- Quando il tribunale dichiara inammissibile un gravame su base normativa (es. art. 37 d.lgs. 274/2000), va verificato il coordinamento con altre norme processuali (es. art. 574 c.p.p.) e la giurisprudenza; un'errata declaratoria di inammissibilità può essere annullata in Cassazione con rinvio o senza rinvio a seconda dell'effetto estensivo e della natura del vizio.
- In concreto, chi impugna dovrebbe motivare anche le ragioni per cui la pronuncia civile dipende dalla responsabilità penale; difensori e giudici devono considerare l'eventuale estensione dell'impugnazione ai coimputati quando i motivi investono situazioni processuali comuni.
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