Cassazione Penale, Ordinanza n. 34118/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile. Dal testo emerge che i motivi erano quattro: (1) contestazione dell'affermazione di responsabilità, dedotta come errata ricostruzione del compendio probatorio; (2) censura sull'elemento psicologico del reato e sulla pretesa incapacità transitoria, con richiamo a condizioni fisiche documentate; (3) doglianza per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 47-ter l. n. 354/1975; (4) censura sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva, ritenuta dal giudice di merito ostativa per una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni. Il ricorso è stato accompagnato da memoria difensiva che riproponeva sostanzialmente le medesime questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati: il primo come mera alternativa ricostruzione del fatto e del dato probatorio; il secondo come reiterazione di questioni di merito già esaminate in appello, con risposta logica e giuridicamente corretta della sentenza impugnata; il terzo come manifestamente infondato, per irrilevanza della deduzione già in appello; il quarto come censura di merito sul discrezionale giudizio del giudice circa l'inidoneità del condannato a rispettare le prescrizioni della pena sostitutiva. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La deduzione relativa alla riqualificazione è stata ritenuta irrilevante perché non specificamente utile a incidere sul corretto giudizio di merito già espresso, e comunque manifestamente infondata nel contesto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera alternativa ricostruzione del fatto o del compendio probatorio, in assenza di vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Le censure sull'elemento soggettivo e sulle condizioni personali o fisiche dell'imputato sono inammissibili quando si risolvono nella riproposizione di questioni di merito già decise con motivazione non illogica.
- La mancata riqualificazione del fatto o il mancato accoglimento di deduzioni non decisive in appello non integra di per sé vizio di legittimità, se la doglianza non incide sul corretto impianto decisorio.
- La scelta del giudice di merito di negare una pena sostitutiva è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è ammissibile una critica che miri soltanto a sostituire al giudizio discrezionale del giudice una diversa valutazione di merito.
- La riproposizione, anche tramite memoria, di motivi già privi di specificità o comunque infondati non sana l'inammissibilità del ricorso.
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