Cassazione Penale, Ordinanza n. 39652/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il ricorso era stato proposto personalmente dalla parte senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente da un soggetto condannato avverso un decreto del giudice di sorveglianza emesso in data 5 giugno 2025. Il ricorso, depositato il 15 giugno 2025 e sottoscritto esclusivamente dalla parte, è stato ritenuto inammissibile perché, essendo sia il provvedimento impugnato sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, trovava applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 che esclude la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Norme richiamate
La Corte lo richiama, in combinato con l'art. 613 c.p.p., per affermare che dopo la riforma del 2017 l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.
È interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
È la base processuale per dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente e per irrogare le conseguenze economiche previste.
È richiamata come fonte della modifica normativa che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inosservanza del requisito soggettivo di sottoscrizione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità de plano dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione difensiva, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39574/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39581/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39584/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39585/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39586/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39587/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →