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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07431/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di alcune opere eseguite sul fondo vicino e la loro rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi. Le opere contestate riguardavano, secondo la prospettazione iniziale, un rialzamento di muro e del terreno adiacente, nonché una nuova costruzione con finestra e un muro di confine asseritamente non conforme ai regolamenti edilizi e urbanistici. I convenuti si sono costituiti resistendo e hanno eccepito, in via riconvenzionale, l'usucapione della servitù di mantenere quelle costruzioni, sostenendo che le opere risalissero a oltre vent'anni prima. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo, tra l'altro, che vi fosse una situazione di fatto corrispondente a servitù di veduta già consolidata, che una parte delle contestazioni integrasse domanda nuova e che, per il vano interrato/autorimessa, la deduzione sulle distanze regolamentari costituisse domanda nuova. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile il motivo di appello sulla pretesa domanda nuova; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla presenza di una siepe e di piante in vasi; violazione del principio iura novit curia e dell'art. 113 c.p.c. nonché dell'art. 345 c.p.c. per non avere il giudice di merito applicato i regolamenti comunali sulle distanze; omesso esame del provvedimento comunale di sospensione dei lavori che qualificava il garage come fuori terra con mutamento di destinazione d'uso; omesso esame della concessione in sanatoria del garage.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il rilievo di inammissibilità del primo motivo per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con una delle rationes decidendi; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per la presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha invece ritenuto fondato il terzo motivo, affermando che, una volta allegata la violazione delle distanze legali con riguardo al "nuovo ambiente", il giudice di merito avrebbe dovuto applicare d'ufficio la normativa locale pertinente secondo il principio iura novit curia, senza addossare alla parte l'onere di produrre tempestivamente i regolamenti comunali. Il giudice del rinvio dovrà acquisire la disciplina locale applicabile e riesaminare i fatti, accertando puntualmente la natura del manufatto contestato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato per valutare la specificità e intelligibilità del motivo di appello; la Corte di merito non è stata censurata utilmente sul punto perché il ricorso non si confrontava con tutte le rationes decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge utilizzato per il primo e il terzo motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; il suo uso è limitato dalla regola della doppia conforme.

  • art. 113 c.p.c.

    Connesso al principio iura novit curia: il giudice deve applicare d'ufficio le norme di diritto rilevanti una volta allegata la loro violazione.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla censura sulla produzione in appello delle normative locali, ma la Corte ritiene errato scaricare sulla parte l'onere di tempestiva indicazione dei regolamenti comunali quando la loro violazione è stata dedotta.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme).

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura per difetto di interesse.
  • Il motivo di ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza: se si contesta la qualificazione di una domanda come nuova, occorre trascrivere o comunque riprodurre gli atti processuali rilevanti per consentire alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • Se la parte allega in giudizio la violazione di una norma tecnica o regolamentare locale, il giudice deve acquisire e applicare d'ufficio la disciplina pertinente in base al principio iura novit curia; non può rigettare la censura perché la parte non ha tempestivamente prodotto o specificamente indicato il testo regolamentare, ove la sua esistenza e rilevanza siano state dedotte.
  • Nei giudizi relativi a distanze legali e opere su fondi confinanti, il giudice deve accertare con precisione la natura del manufatto e le sue caratteristiche concrete, poiché da tale qualificazione dipende la disciplina applicabile e la valutazione della eventuale violazione delle distanze.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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