Cassazione Penale, Sentenza n. 36081/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di riconoscimento di una sentenza penale austriaca (emessa il 01/10/2020 per frode commerciale e lavoro nero) ritenendo il Kiss "irreperibile" e, conseguentemente, non dimostrata la sua dimora abituale in Italia (e nel distretto della Corte). Il ricorso deduce che la Corte ha erroneamente valutato la transitoria assenza come irreperibilità, non ha considerato documenti rilevanti prodotti o richiamati (tra cui note dei Ministeri della Giustizia austriaco e italiano del 19/11/2024 e 02/12/2024) e inoltre sostiene che non tutti i reati della sentenza austriaca trovano corrispondenza nell'ordinamento italiano (richiamando l'art. 733, lett. c), cpp).
La decisione
La Corte di legittimità ritiene assorbente il primo motivo (vizio nel ritenere l'irreperibilità e carente valutazione probatoria), evidenzia che la decisione impugnata è stata adottata dopo una incompleta disamina degli atti e alla luce di documentazione non adeguatamente considerata, e pertanto annulla la sentenza impugnata. La causa viene rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Viene inoltre disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
Riferimento alla non equivalenza di taluni reati tra l'ordinamento austriaco e quello italiano come possibile impedimento al riconoscimento; nel caso la Corte di legittimità segnala che tale questione è stata sollevata ma l'annullamento è motivato principalmente da un vizio procedurale/istruttorio e non da una valutazione definitiva sulla corrispondenza dei reati.
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Disposizione collegata agli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento di rinvio; la Corte ordina l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti formali previsti da quella norma.
Ordinanza Sesta Sezione, 27/05/2025, n. 27893
Precedente decisionale che aveva disposto la restituzione in termini utile alla proposizione dell'impugnazione; la Corte richiama tale ordinanza come supporto alle ragioni per cui il ricorso principale andava accolto, soprattutto rispetto alla già riconosciuta irricevibilità della decisione per incompletezza istruttoria.
Massime di principio
- La mera assenza temporanea dal territorio nazionale non equivale automaticamente a "irreperibilità": è necessario valutare tutte le circostanze e la documentazione che attestino la dimora abituale dell'interessato.
- Il giudice di merito deve acquisire e valutare compiutamente la documentazione prodotta dalle autorità estere (es. note dei Ministeri della Giustizia) prima di dichiarare l'assenza dei presupposti per procedere.
- Un provvedimento assunto sulla base di istruttoria incompleta o di omissione di atti decisivi è vulnerabile di annullamento per vizio di motivazione e difetto di istruttoria.
- Quando la domanda di riconoscimento di una sentenza estera comprende reati che potrebbero non avere corrispondenza nell'ordinamento italiano, occorre verificare la equivalenza normativa (art. 733 c.p.p.) prima di decidere sul merito del riconoscimento.
- In caso di errori procedurali o valutativi gravi, la Corte di legittimità può disporre il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione, offrendo così un nuovo esame pieno delle prove e dei documenti mancanti.
- È strategico, per la difesa, produrre e segnalare tempestivamente alle corti tutte le note/documentazioni ufficiali delle autorità estere e nazionali che possono comprovare la dimora abituale o le ragioni della presenza temporanea all'estero.
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