Cassazione Penale, Ordinanza n. 07480/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per evasione, già confermata in appello, è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale e, più in generale, il trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha rilevato che la censura era meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette e non illogiche. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato le numerose condanne pregresse per diversi delitti, inclusa l'evasione, le molte violazioni e le misure alternative concesse, nonché la circostanza che l'imputato fosse stato trovato a circa 400 km dal luogo di detenzione domiciliare, ritenendo ciò indice di accresciuta pericolosità e giustificazione dell'entità della pena.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di ricorso inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La valutazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità.
- La pluralità e gravità dei precedenti penali, nonché la reiterazione di violazioni in materia detentiva o di misure alternative, possono legittimare il giudizio di maggiore pericolosità e incidere sulla dosimetria della pena.
- La distanza significativa dal luogo in cui il soggetto era sottoposto a detenzione domiciliare può essere valorizzata come elemento fattuale sintomatico della gravità della violazione e della pericolosità dell'agente.
Come è indicizzato
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