Sentenza n. 13900/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di TIVOLI n. 878/2024 depositata e resa pubblica il 29.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4655/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 878/2024, notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, con assegnazione della Carta per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta o corretta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione e rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione della sentenza. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha posto a carico dell’Amministrazione l’obbligo di dare esecuzione al giudicato. Il TAR ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e subordinando l’intervento alla richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto all’astreinte, nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando un termine e adottando le misure necessarie, compresa la nomina di un Commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Stante la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes
La condanna a una penalità di mora non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice circa la sussistenza di ragioni ostative; la nomina del Commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento può costituire ragione esimente.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente già riconosciuto dal giudicato civile e non può essere nuovamente sindacata nel giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
La norma è richiamata dal titolo esecutivo quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato allega l’inadempimento di un giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare l’adempimento del comando giudiziale entro un termine determinato.
- Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta con sentenza passata in giudicato; l’Amministrazione deve dare esecuzione al contenuto del titolo nei suoi esatti termini.
- La nomina preventiva di un Commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, può costituire ragione ostativa alla condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare quale Commissario ad acta un organo dirigenziale dell’Amministrazione obbligata, prevedendo l’intervento su richiesta del creditore e assegnando un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all’Amministrazione.
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