Cassazione Penale, Sentenza n. 03575/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10/06/2025 che aveva confermato, parzialmente, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati di cui agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 c.p.; la difesa sostiene che manchi una provvista indiziaria sufficiente, che il Tribunale non abbia considerato adeguatamente le censure difensive (in particolare la regolarità degli investimenti e la provenienza delle somme), e che le captazioni assunte non siano risolutive ma episodiche; 2) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alle esigenze cautelari: si censura una motivazione generica o confusa (riferimenti alla custodia in carcere anziché agli arresti domiciliari) e l'omesso esame specifico della pericolosità sociale e della attualità del pericolo di reiterazione, considerato il tempo trascorso e l'unica contestazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio per cui la Corte di legittimità può sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto se emergono violazioni di norme di legge o manifesta illogicità/omissione della motivazione nel testo del provvedimento impugnato; non è ammessa una nuova valutazione del merito o della rilevanza delle fonti probatorie. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fornito una ricostruzione ampia, logica e motivata del quadro indiziario (captazioni coerenti, struttura societaria, mancata giustificazione della provenienza del capitale, prelievi in contanti, controlli esercitati da Iannazzo, documentazione come l'agenda), e abbia affrontato le censure della difesa. Precisata l'applicazione del principio sulla intestazione fittizia (necessità di dimostrare riconducibilità delle risorse e finalità elusiva delle misure di prevenzione), la Corte ritiene adeguate le ragioni del giudice di merito anche in ordine alle esigenze cautelari, richiamando l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassazione.
Norme richiamate
Regola la nozione di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte afferma che la loro insussistenza è sindacabile in Cassazione solo se connessa a violazione di norme o a manifesta illogicità/omissione della motivazione nel provvedimento impugnato.
Norma sul contenuto e i limiti del provvedimento cautelare; richiamata insieme all'art. 273 per i criteri di verifica dell'adeguatezza della misura cautelare.
Principio della concorso di persone nel reato; richiamato come titolo di imputazione congiunto agli altri reati contestati.
Reato collegato al trasferimento fraudolento di valori per eludere misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari prodotti fossero idonei a sostenere, in sede cautelare, la configurazione dell'illecito.
Aggravante collegata all'appartenenza a consorteria mafiosa; la Corte ha ritenuto congruo il richiamo all'aggravante come elemento influente sulla valutazione delle esigenze cautelari.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della motivazione nella sentenza di cassazione; invocato per motivare la sintesi dei motivi riprodotta ai fini della decisione.
Principi di diritto su intestazione fittizia (giurisprudenza consolidata)
Per integrare l'intestazione fittizia in relazione alla costituzione di impresa societaria è necessaria la doppia dimostrazione: (a) riconducibilità al soggetto della provenienza delle risorse destinate ai conferimenti; (b) finalità di eludere misure di prevenzione patrimoniali. Apporti non meramente finanziari non sono di per sé rilevanti salvo che indichino concorso nella realizzazione dell'intestazione fraudolenta.
Massime di principio
- La Cassazione non può riformare la valutazione del merito degli indizi: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare violazioni di legge specifiche o una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione della motivazione nel provvedimento impugnato.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti o a riproporre argomentazioni già esaminate dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione.
- Nelle ipotesi di intestazione fittizia o trasferimento fraudolento di valori, la difesa dovrebbe focalizzarsi sulla prova della provenienza lecita e documentata delle somme e offrire elementi che smentiscano la finalità elusiva delle misure di prevenzione, nonché contestare puntualmente e con riferimenti testuali eventuali omissioni logiche del giudice.
- Per contestare le esigenze cautelari è necessario dimostrare l'assenza di una valutazione motivata e specifica circa la pericolosità sociale e la ricorrenza del pericolo di reiterazione: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Elementi quali captazioni, prelievi in contanti ricorrenti, struttura societaria e riscontri documentali (es. agende, comunicazioni) possono, valutati nel loro insieme, costituire una provvista indiziaria rilevante a fini cautelari; la difesa deve cercare di neutralizzare la loro univocità con prove alternative concrete.
- Quando si affrontano ricorsi in materia cautelare, è strategico segnalare e documentare ogni possibile vizio formale o di motivazione specifico (omissione di confronto con deduzioni difensive, contraddizioni interne, mancato esame di documenti prodotti) perché solo tali vizi sono sindacabili dalla Cassazione.
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