Cassazione Penale, Ordinanza n. 09853/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi modificata la decisione di merito della Corte di appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo violazione dell'art. 337 cod. pen., sostenendo che la propria condotta si sarebbe limitata alla fuga. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato e sostanzialmente riproduttivo di una censura già esaminata e confutata in appello. Secondo la sentenza impugnata, la fuga, per le modalità di guida e per i luoghi attraversati, aveva posto in serio pericolo pedoni e utenti della strada; tale valutazione di fatto era sorretta da dati processuali ed era quindi insindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La censura difensiva è stata ritenuta infondata perché la condotta descritta non è stata considerata una mera fuga neutra, ma una manovra di guida idonea a porre in serio pericolo pedoni e utenti della strada; la valutazione fattuale della Corte di appello è stata ritenuta insindacabile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che, sulla base di dati processuali, accerti in fatto che una condotta di fuga sia stata caratterizzata da modalità tali da esporre concretamente a pericolo pedoni e altri utenti della strada.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si limita a riproporre una censura già adeguatamente confutata dal giudice di appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di una diversa ricostruzione del fatto non consente di ottenere una rivalutazione probatoria in cassazione, salvo vizi logici o giuridici specificamente dedotti e realmente incidenti sulla motivazione.
Come è indicizzato
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