Cassazione Penale, Ordinanza n. 08541/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per evasione e le statuizioni su attenuanti generiche e recidiva, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Il ricorso contestava, in sostanza, il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, sostenendo che i giudici di merito avrebbero fatto uso della medesima base fattuale per negare le attenuanti ex art. 62-bis c.p. e per valorizzare la recidiva, richiamando a sostegno una pretesa lettura delle Sezioni Unite. La Corte di cassazione rileva però che il richiamo giurisprudenziale era inconferente e che, comunque, la motivazione della sentenza impugnata non era illogica, avendo la Corte territoriale fondato il diniego delle attenuanti non solo sui precedenti penali, ma anche sulla gravità intrinseca della condotta, e la recidiva sulla pluralità e gravità dei precedenti specificamente indicati.
Norme richiamate
individua il delitto oggetto della conferma di condanna, cioè l'evasione
le attenuanti generiche possono essere negate anche sulla base dei precedenti penali e della gravità della condotta
la recidiva va valutata autonomamente rispetto al giudizio sulle attenuanti generiche; i precedenti penali possono rilevare nei due giudizi con esiti diversi
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 15/05/2019, Schettino, Rv. 275319 - 01
la valorizzazione dei precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti generiche non comporta automaticamente il riconoscimento della recidiva, per la diversità dei giudizi
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01
i precedenti penali possono legittimamente fondare il diniego delle attenuanti generiche
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la motivazione della sentenza di merito quando sia logica e non manifestamente illogica, anche se la parte ricorrente ripropone censure già disattese in appello in modo generico.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sui precedenti penali dell'imputato e sulla gravità concreta della condotta, senza che ciò implichi automaticamente il riconoscimento della recidiva.
- La valutazione della recidiva e quella sulle attenuanti generiche sono giudizi autonomi e distinti; la presenza degli stessi precedenti penali può rilevare in entrambi, ma con esiti non necessariamente coincidenti.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo apodittico la valutazione di merito, senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
Come è indicizzato
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