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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32993/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi l'effetto della sentenza impugnata di condanna per evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto avverso una condanna pronunciata in appello per il reato di evasione. L'unico motivo di ricorso, per come emerge dal testo, censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, si trattava di una riproposizione di censure già valutate dai giudici di merito e, dall'altro, la doglianza era generica e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice del reato per il quale vi era stata condanna in appello, ossia l'evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    È evocato solo come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato oggetto dell'unico motivo di ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve essere specifica e argomentata in relazione ai passaggi decisivi della motivazione di merito; una censura generica è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento di condanna impugnato resta fermo e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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