Cassazione Civile, Ordinanza n. 34241/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di varie intimazioni di pagamento relative a IRPEF per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2008, a IVA per l'anno d'imposta 1998 e a TARSU per gli anni 2007-2009. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in relazione a una intimazione, per mancata notifica della cartella prodromica; la Commissione tributaria regionale, però, aveva rigettato l'appello del contribuente. In Cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi, ma, prima della decisione, ha depositato memoria sostenendo di avere aderito alla rottamazione ter ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145/2018 e di avere pagato integralmente quanto dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha rilevato che la definizione agevolata riguardava svariate cartelle di pagamento, mentre il presente giudizio aveva ad oggetto intimazioni di pagamento prive di collegamento certo con quelle cartelle; inoltre le quietanze non coprivano interamente il debito ammesso alla definizione. Ha quindi escluso la cessata materia del contendere, ma ha ritenuto emerso un sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso, con conseguente inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha escluso la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere perché la documentazione sulla rottamazione ter non risultava riferibile in modo univoco alle intimazioni impugnate e le quietanze non riflettevano integralmente il debito oggetto di definizione. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate; la Corte ha altresì escluso la debenza del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145/2018
La definizione agevolata può rilevare solo se la documentazione prodotta consente di collegare con certezza il pagamento e l'adesione alle specifiche posizioni oggetto del giudizio; in difetto, non può pronunciarsi l'estinzione per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte richiama la disciplina del doppio contributo unificato escludendone l'applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata del debito non determina automaticamente l'estinzione del giudizio: è necessario che vi sia una corrispondenza certa tra le posizioni fiscali definito in via agevolata e gli atti impugnati nel processo.
- Quando la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di verificare l'identità tra il debito definito e l'oggetto della lite, la richiesta di cessazione della materia del contendere deve essere rigettata.
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata, accompagnata dall'impegno a rinunciare al ricorso, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere adottata anche quando la sopravvenienza estingue l'utilità concreta dell'impugnazione, senza che sia necessario esaminare i motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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