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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28192/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, aveva rideterminato la pena per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, l'illegittimità del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. Il testo riferisce che la condotta accertata riguardava il trasporto di 6,89 kg di cocaina, con principio attivo pari a 4,53 kg, e che la Corte territoriale aveva applicato una pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e 36.000 euro di multa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e sostanzialmente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa in appello con motivazione adeguata; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto giustificabile in presenza della sola assenza di elementi positivi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione è sufficiente se richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. o la gravità del reato, soprattutto quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale. È stata quindi confermata la condanna con onere delle spese processuali e pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna, relativo alla condotta di trasporto di cocaina.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    richiamato come circostanza aggravante o disciplina aggravatrice applicata al reato in materia di stupefacenti.

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena che il giudice di merito può legittimamente richiamare per motivare la dosimetria sanzionatoria.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato, senza necessità di una motivazione particolarmente articolata.
  • La censura in cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a riproporre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la relativa motivazione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se fa riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. o alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.
  • Una specifica e dettagliata motivazione sulla pena è richiesta solo quando la sanzione sia sensibilmente superiore alla misura media della cornice edittale; se la pena è prossima al minimo edittale, il richiamo alla gravità del reato può essere sufficiente.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della dosimetria sanzionatoria quando la motivazione del giudice di appello sia congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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