Cassazione Civile, Ordinanza n. 25646/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione "VO" per periodi di lavoro svolti in Svizzera e la determinazione della retribuzione pensionabile connessa al trasferimento di contributi esteri. I ricorrenti sostengono che la domanda di ricalcolo fosse stata presentata e accolta prima dell'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 e che l'INPS avesse illegittimamente ritardato l'esecuzione della riliquidazione; deducono inoltre che la disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 777, non fosse applicabile perché la prestazione era già stata definita in via sostanziale, oppure, in subordine, che la norma fosse costituzionalmente illegittima se interpretata diversamente, per contrasto con gli artt. 3, 38 e 117, comma 1, Cost. e con la CEDU. L'INPS resiste chiedendo il rigetto, sostenendo la correttezza del computo effettuato secondo l'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 488 del 1968, come interpretato dalla L. n. 296 del 2006, e l'inapplicabilità della clausola di salvaguardia ai casi in cui il trattamento non sia già stato definitivamente liquidato alla data di entrata in vigore della legge.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che la clausola di salvezza dell'art. 1, comma 777, L. n. 296 del 2006 operi solo per i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati in via definitiva alla data del 1 gennaio 2007, mentre nel caso concreto la pensione non era stata definitivamente riliquidata, essendo ancora pendente la controversia sulle modalità di liquidazione e non essendo sufficiente la delibera interna dell'INPS. Viene inoltre ribadita la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma, già scrutinata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese sono compensate per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale; viene altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 777, L. n. 296 del 2006
"Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge"
La clausola di salvezza si applica solo ai trattamenti già liquidati in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge; non copre le prestazioni ancora sub iudice o non definitivamente definite.
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 488 del 1968
Il computo della retribuzione pensionabile per contributi esteri trasferiti va effettuato secondo il criterio normativo richiamato dalla disposizione, come interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 777, L. n. 296 del 2006.
La facoltà di sospendere la delibera del Comitato amministratore è attribuita al Direttore generale dell'Istituto, non al direttore della sede.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di legittimità costituzionale della norma interpretativa, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 38 Cost.
Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale, ma la Corte non ravvisa violazione.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione al rispetto della CEDU; la Corte richiama la propria giurisprudenza e le decisioni della Corte costituzionale che hanno già escluso l'illegittimità della norma.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
Parametro interposto evocato nella questione di costituzionalità; la Corte richiama precedenti che non hanno tratto dalla giurisprudenza EDU l'automatica incostituzionalità della disposizione.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Parametro evocato nella questione di costituzionalità, senza che la Corte ne ricavi l'illegittimità della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama le proprie precedenti ordinanze e argomentazioni rese tra le medesime parti.
Massime di principio
- La clausola di salvaguardia che fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati opera soltanto quando la liquidazione sia definitiva alla data di entrata in vigore della norma; non è sufficiente che la prestazione sia stata chiesta o anche riconosciuta in via non definitiva.
- Nel giudizio sulla riliquidazione di pensioni conseguenti al trasferimento di contributi esteri, il trattamento pensionistico va determinato secondo il criterio legale dell'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 488 del 1968, come interpretato autenticamente dalla legge sopravvenuta.
- La delibera interna dell'organo amministrativo dell'ente previdenziale non equivale, di per sé, a liquidazione definitiva della pensione se non segue l'emissione del provvedimento conclusivo e la definizione certa e liquida della prestazione.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma interpretativa non è fondata quando la Corte costituzionale l'abbia già scrutinata inammissibile e la giurisprudenza di legittimità abbia escluso che la successiva giurisprudenza CEDU imponga, da sola, una diversa conclusione.
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