Cassazione Civile, Ordinanza n. 28784/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'istanza della società contribuente e della documentazione prodotta, rilevando la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione del processo. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell'Agenzia delle Entrate. Le spese del giudizio sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2007, dichiarato illegittimo nei precedenti gradi di merito dalla Commissione tributaria provinciale e dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza della CTR. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza chiedendo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, allegando la documentazione rilevante.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018
La Corte ha ritenuto che, sulla base dell'istanza della contribuente e della documentazione allegata, sussistessero le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando interviene un'istanza di definizione/sospensione del giudizio fondata su una norma speciale e la documentazione allegata dimostra la ricorrenza dei presupposti richiesti, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza affrontare il merito del ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio di legittimità, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione del regime applicabile.
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