Cassazione Penale, Sentenza n. 51703/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che approvava il rendiconto dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati alla società Italy Glass S.p.A., deducendo: omissione del rendiconto per società diverse dalla Italy Glass S.p.A. ma sottoposte allo stesso sequestro e gestite dal medesimo amministratore; mancata indicazione della sorte di vari beni di proprietà di Italy Glass non elencati nel rendiconto; omissione di rendiconto per Taiani Group s.r.l. e omissioni relative a beni di Italy Transport; e, infine, vizio derivante dalla presunta mancata qualifica di pubblico ufficiale dell'amministratore al momento del deposito (9/9/2021) di una relazione contenente denunce penalmente rilevanti, con conseguente illegittimità del sequestro.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il procedimento di approvazione del rendiconto, disciplinato dall'art. 43 del d.lgs. 159/2011 (e richiamato dall'art. 104‑bis disp. att. c.p.p.), ha per oggetto la verifica della completezza e regolarità formale delle voci, dei pagamenti e riscossioni, della descrizione dei cespiti vincolati e del saldo finale: non è ammessa, in tale sede, un'accertamento di merito sulla responsabilità civile o penale dell'amministratore. Eventuali condotte negligenti o dolose che emergano incidentalmente non possono portare al rigetto del rendiconto in questo giudizio, che può solo concludersi con l'approvazione ovvero con l'invito a sanare irregolarità mediante ordinanza esecutiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia e misure di prevenzione)
art. 35 comma 8; art. 37 comma 5; art. 43 commi 1, 2 e 4
Le disposizioni disciplinano l'attività dell'amministratore giudiziario e l'oggetto del procedimento di approvazione del rendiconto: controllo di completezza e regolarità formale delle poste contabili e del saldo finale, non l'accertamento di responsabilità gestionali o penali
Codice di procedura penale - disposizioni di attuazione
art. 104‑bis, comma 1‑bis, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama l'applicazione delle norme del d.lgs. 159/2011 all'attività dell'amministratore nominato nei procedimenti penali e instaura il fondamento procedurale per il giudizio sul rendiconto
Costituzione
Richiamate a supporto dei profili di garanzia costituzionale invocati dal ricorrente; la sentenza non riconduce però ulteriori profili costitu‑ zionali idonei a ritenere ammissibile il ricorso nel merito del rendiconto
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamato per i profili di giusto processo invocati dal ricorrente; il giudice ha ritenuto che il procedimento sul rendiconto non costituisca sede per valutazioni di responsabilità penale o civile dell'amministratore
Autorizza la condanna alla somma per la Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio di approvazione del rendiconto dell'amministratore giudiziario è limitato alla verifica formale e di completezza delle voci contabili e del saldo; non è sede per accertare responsabilità civili o penali dell'amministratore.
- Se emergono dedotte condotte illecite dell'amministratore, tali profili richiedono altri rimedi (azioni civili, denunce penali o specifiche contestazioni che possano dar luogo a ordini di integrazione/sanatoria), non il rigetto del rendiconto in sede di approvazione quando la verifica riguarda la regolarità formale.
- Le obiezioni circa mancate indicazioni di beni o rendiconti mancanti per società collegate devono essere formulate con precisione e possono giustificare un invito all'amministratore a sanare le irregolarità, ma non automaticamente il rigetto dell'approvazione per responsabilità gestionale.
- La qualifica soggettiva dell'amministratore (ad es. status di pubblico ufficiale) va valutata nelle sedi appropriate e non muta il perimetro limitato del giudizio sul conto; eccezioni rilevanti devono essere dedotte e provate in sede competente.
- Prima di proporre ricorso avverso l'approvazione del rendiconto, valutare la rilevanza processuale delle doglianze rispetto al perimetro del giudizio: ricorsi manifestamente estranei all'oggetto possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni.
- Se si contesta l'omissione di specifici beni o società nel rendiconto, chiedere espressamente l'integrazione documentale o l'emissione di ordinanza che imponga la regolarizzazione, anziché invocare l'accertamento di responsabilità nell'ambito del giudizio di approvazione.
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