Cassazione Penale, Sentenza n. 11297/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per riciclaggio relativa a un'autovettura, deducendo: (1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per presunta utilizzabilità illegittima di dichiarazioni rese dal Maresciallo Giolitti riguardo a una conversazione tra il coimputato Percutari e il Foriglio (richiamando la disciplina di cui all'art. 195 c.p.p. sulla testimonianza indiretta); (2) difetto di motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo che la frase riferita dal Percutari non poteva avere valenza decisiva e che i giudici avrebbero errato nella valutazione della responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere costituito da doglianze reiterative già esaminate in sede di merito e manifestamente infondate. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto utilizzabile, nel rito abbreviato (anche quando sia stato condizionato su prova diversa), la testimonianza indiretta resa da un operatore di polizia giudiziaria che riferisce conversazioni o comportamenti di cui è stato diretto testimone; ha richiamato consolidata giurisprudenza che permette l'utilizzo di tali dichiarazioni. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che il vizio di travisamento è deducibile in Cassazione solo entro limiti rigorosi (soprattutto nelle 'doppie conformi') e che nel caso la responsabilità era supportata da un dato oggettivo rilevante: il rinvenimento, in possesso della moglie dell'imputato, di un'autovettura di origine furtiva con targa diversa apposta e riferibile a un veicolo acquistato dal Foriglio. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato che il divieto di utilizzabilità della testimonianza indiretta previsto dalla norma opera solo in specifiche ipotesi (es.: abbreviato subordinato all'audizione del teste indiretto con fonte dell'informazione rimasta non individuata). Nel caso di operatore di polizia giudiziaria che riferisce fatti o conversazioni di cui è stato diretto testimone, le dichiarazioni non rientrano nel divieto e sono utilizzabili anche nel rito abbreviato.
La norma viene richiamata per delimitare i motivi di ricorso in Cassazione: i vizi devono essere specifici; la Corte ha ritenuto inammissibili doglianze reiterative e ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità soprattutto in tema di valutazione e travisamento della prova.
Applica la sanzione processuale conseguente all'inammissibilità del ricorso, ossia condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso; utilizzata proceduralmente nella esposizione dei motivi in Cassazione.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato 'incondizionato' la testimonianza indiretta può essere utilizzata; il divieto di utilizzabilità dell'art. 195 c.p.p. trova applicazione solo in ipotesi specifiche (ad es. quando l'imputato ha subordinato l'abbreviato all'audizione del teste indiretto e la fonte resta non individuata).
- Le dichiarazioni rese da operatori di polizia giudiziaria che attestano fatti o conversazioni avvenute sotto la loro diretta percezione non rientrano nel divieto di testimonianza indiretta e sono utilizzabili anche nel giudizio abbreviato.
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può procedere a un libero rinnovamento della valutazione del merito: i profili di travisamento della prova sono sindacabili solo entro limiti rigorosi e quando emergano incongruenze macroscopiche 'ictu oculi'.
- I motivi già esaminati e decisi dai giudici di merito (doglianze reiterative) sono spesso dichiarati inammissibili in Cassazione; è quindi essenziale, nel ricorso, indicare chiaramente elementi nuovi o specifici atti non valutati.
- Se la decisione di merito si fonda su elementi oggettivi di forte valore probatorio (es. rinvenimento materiale riconducibile all'imputato), le argomentazioni alternative difensive devono fornire elementi altrettanto pregnanti per superare la valutazione dei giudici di merito.
- La condanna alle spese e la sanzione alla Cassa delle ammende possono essere disposte quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sono quantificate in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso.
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