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Ordinanza

Ordinanza n. 1136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00434/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, n. 434/2025, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro il rigetto comunale dell’istanza relativa a un progetto interessato da vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatore economico ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Puglia che aveva accolto la domanda cautelare in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda il rigetto, da parte del Comune di Vico del Gargano, di un’istanza relativa a un progetto, ritenuto incompatibile con le finalità del vincolo paesaggistico sulla base del parere della Commissione locale del paesaggio. Le censure specificamente articolate nell’appello non sono riportate nel provvedimento; risulta tuttavia contestata la valutazione comunale di incompatibilità paesaggistica e la decisione cautelare favorevole adottata dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e ha confermato l’ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il rigetto comunale fosse fondato sull’articolato parere della Commissione locale del paesaggio, espressione di discrezionalità tecnica, la quale aveva valutato il progetto incompatibile con le finalità del vincolo gravante sull’area. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza cautelare proposta in primo grado. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione di incompatibilità di un progetto con un vincolo paesaggistico, quando sia sorretta da un parere articolato della Commissione locale del paesaggio, costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non giustifica l’accoglimento della tutela cautelare in assenza di elementi idonei a evidenziarne l’illegittimità.
  • Nel giudizio cautelare il giudice deve bilanciare gli interessi contrapposti; la tutela cautelare non può essere accordata quando, alla luce della motivazione amministrativa e del parere paesaggistico, non risultino sussistenti i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelareAppello
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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