Sentenza del 08/03/2017 n. 5922 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione di primo grado, sostenendo che l’atto di appello fosse stato notificato in un domicilio diverso da quello eletto da V.A. e che questi non avesse mai ricevuto la notifica, consegnata al portiere. Deducevano la nullità della sentenza per mancata e non corretta instaurazione del contraddittorio, violazione degli artt. 139 e seguenti c.p.c. e lesione del diritto di difesa. Il ricorso era collegato all’ingiunzione di pagamento del 16 aprile 2009 per debiti tributari divenuti definitivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, perché il ricorso, soggetto ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., non conteneva il necessario quesito di diritto conclusivo. Non è stata quindi esaminata nel merito la contestazione sulla notifica dell’appello. I ricorrenti sono stati condannati, in applicazione della soccombenza, a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori. Decisione assunta il 24 ottobre 2016 e depositata l’8 marzo 2017.
Norme richiamate
a mente del quale l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si deve concludere "a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto"
Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla disposizione, ciascun motivo fondato sui numeri indicati dell’art. 360, primo comma, c.p.c. doveva concludersi con un quesito di diritto; la sua omissione comporta l’inammissibilità del motivo.
Art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c.
a mente del quale l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si deve concludere "a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto"
La Corte richiama queste categorie di motivi per delimitare l’obbligo, previsto dall’art. 366-bis c.p.c., di formulare il quesito di diritto.
I ricorrenti hanno invocato queste disposizioni per contestare le modalità di notificazione dell’appello, ma la Corte non ne ha esaminato la fondatezza, avendo dichiarato il motivo inammissibile per mancanza del quesito di diritto.
Massime di principio
- Quando la disciplina processuale applicabile ratione temporis richiede un quesito di diritto, il motivo di ricorso per cassazione deve concludersi con una formulazione che individui i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e quella alternativa invocata dal ricorrente.
- Il quesito deve permettere alla Corte di formulare un principio giuridico applicabile anche a casi ulteriori; la mera esposizione delle censure, senza un quesito conclusivo, comporta l’inammissibilità e impedisce l’esame del merito.
- La dichiarazione d’inammissibilità per un difetto formale non equivale a una decisione sulla fondatezza della questione sostanziale o processuale contestata.
- In caso di soccombenza nel giudizio di cassazione, le spese sono poste a carico della parte soccombente.
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