Cassazione Penale, Ordinanza n. 29887/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva mantenuto ferma la responsabilità per furto, pur escludendo l'aggravante contestata, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che, pur escludendo la circostanza aggravante contestata, ha confermato la sua responsabilità per furto. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., lamentando in sostanza che la Corte territoriale non avesse disposto una soluzione sanzionatoria alternativa alla pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché composto da doglianze di fatto, sostanzialmente reiterative di quelle già dedotte in appello e già disattese, quindi aspecifiche e meramente apparenti. Ha inoltre osservato che il motivo era comunque manifestamente infondato, richiamando l'art. 58 l. 689/1981, che impedisce la sostituzione della pena detentiva quando vi siano fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà le prescrizioni, e rilevando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il giudizio prognostico sull'effettività della pena e sulla non concedibilità della pena sostitutiva.
Norme richiamate
richiamato come base della richiesta difensiva di applicazione di una pena sostitutiva; la doglianza sulla sua mancata applicazione è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché fondata su questioni di fatto e non specifica.
la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato; la Corte lo utilizza per ritenere manifestamente infondato il motivo sul diniego della pena sostitutiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di fatto già formulate in appello e già esaminate dal giudice di merito, se non contengono una critica argomentata specifica alla motivazione impugnata.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva può essere respinta quando il giudice di merito, con motivazione prognostica non apparente, ritenga sussistenti fondati motivi per escludere che il condannato adempia alle prescrizioni previste.
- Il controllo di legittimità sulla decisione relativa alle pene sostitutive è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della non manifesta illogicità della motivazione, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è aspecifico e non assolve la funzione di confutare in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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