Sentenza n. 499/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nei termini, della sentenza del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per la formazione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per le annualità indicate nella sentenza. Ha dedotto e documentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza l'esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato l'avvenuto accredito del bonus e la ricorrente ha dato atto dell'integrale soddisfazione del credito, chiedendo la cessazione della materia del contendere, la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e la restituzione del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha eseguito la sentenza del giudice ordinario e ha accreditato alla ricorrente il bonus riconosciuto. Il Collegio ha comunque posto le spese a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione è intervenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il dispositivo non contiene una specifica statuizione sulla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”
La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni era decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
- L’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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