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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 7856 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la revisione dell'accertamento doganale e il recupero di dazi relativi a dichiarazioni di importazione presentate tra il 12 ottobre 1998 e il 7 aprile 2000, corredate da certificati AGRIM risultati falsi secondo un rapporto OLAF. La società contestava gli atti doganali sostenendo, tra l'altro, che l'errore fosse scusabile ai sensi dell'art. 220, comma 2, lett. b), del Regolamento CE n. 2913/1992, poiché non avrebbe potuto rilevare la falsità dei certificati. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la società proponeva ricorso per cassazione.

La decisione

Prima dell'udienza di cassazione, la Commissione Europea accoglieva parzialmente la domanda di sgravio dei dazi, limitatamente alle importazioni effettuate presso la Dogana di Ravenna. Le parti stipulavano quindi una transazione dichiarando di non avere più nulla da pretendere reciprocamente e chiedevano concordemente la cessazione della materia del contendere. La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., rilevando che la transazione aveva fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 2913/1992, art. 220, comma 2, lett. b)

    errore nella contabilizzazione dei dazi non può essere considerato ragionevolmente rilevabile dal debitore, ove questi abbia agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente

    La contribuente invocava la disposizione per sostenere la non esigibilità dei dazi conseguente alla falsità dei certificati AGRIM. I giudici di merito avevano ritenuto non dimostrata la scusabilità dell'errore; la Corte di cassazione non ha deciso definitivamente tale questione, poiché la transazione ha fatto cessare la materia del contendere.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 65

    decisione del direttore regionale di rigetto della controversia doganale

    La norma è richiamata quale base procedurale della decisione amministrativa notificata alla società e successivamente impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    È stata applicata perché, a seguito della transazione, non sussisteva più una controversia attuale da decidere e le precedenti pronunce non erano più idonee a regolare il rapporto tra le parti.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    memoria depositata dalla contribuente

    La disposizione è richiamata in relazione alla memoria con cui la società ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono una transazione durante il giudizio e dichiarano di non avere più pretese reciproche, viene meno l'interesse alla decisione e il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta normalmente la caducazione delle sentenze non ancora passate in giudicato emesse nei precedenti gradi, senza una decisione definitiva sul merito della pretesa originaria.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere non attribuisce, di regola, efficacia di giudicato sostanziale sulla questione fiscale o doganale originaria; il giudicato riguarda essenzialmente il venir meno dell'interesse a proseguire quel processo.
  • Una transazione raggiunta dopo una decisione sfavorevole può neutralizzare gli effetti processuali della decisione impugnata, ma il suo contenuto concreto e gli eventuali obblighi residui dipendono dall'accordo transattivo.
  • In controversie doganali relative a certificati falsi, l'esenzione o lo sgravio dei dazi richiede normalmente la verifica della buona fede dell'importatore, della sua diligenza e dell'eventuale riconoscibilità dell'irregolarità; tuttavia, se interviene una transazione, il giudice può non pronunciarsi su tali profili.

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