Cassazione Penale, Sentenza n. 6317/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Cassazione del 04/11/2022 sostenendo un "errore percettivo": la Corte, secondo i difensori, avrebbe considerato sospeso il corso della prescrizione per 42 giorni in conseguenza di udienze del 22.3.2017 e del 24.5.2017; in realtà tali udienze non si sarebbero svolte e, pertanto, i 42 giorni non avrebbero dovuto essere computati nella sospensione della prescrizione per i capi 17) e 18) contestati (reati ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Chiedevano la revoca della sentenza e la correzione dell'errore.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non si trattasse di un errore percettivo/materiale correggibile con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., ma di una valutazione interpretativa circa la sospensione della prescrizione dovuta ai differimenti d'udienza disposti in presenza di proclamata astensione dei difensori. La Corte ha osservato che in entrambi i casi risultano verbalmente dichiarate l'astensione e le adesioni dei difensori e che il Collegio aveva disposto il differimento delle udienze, pertanto la decisione impugnata non discende da una svista meramente percettiva ma da un giudizio interpretativo non sindacabile con il ricorso straordinario. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rimedio straordinario ammissibile solo per errore di fatto percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbia inciso sulla decisione; non è applicabile per errori di giudizio o interpretazione normativa.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002
Affermato che non rientrano nel rimedio gli errori che non abbiano basi esclusivamente percettive ma siano di natura valutativa (errore di giudizio).
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015
Conferma il principio che il ricorso per errore di fatto non è il mezzo per contestare valutazioni giuridico-interpretative.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
Indirizzo giurisprudenziale che tende a ritenere che il differimento del dibattimento per astensione dei difensori comporti la sospensione dei termini di prescrizione.
Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020
Sostiene che la sospensione del procedimento e il rinvio/sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei termini quando disposti per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori percettivi (svista nella lettura degli atti) e non può sostituirsi al controllo di scelte interpretative o valutative della Corte.
- Se si contesta il computo dei termini di prescrizione per sospensione dovuta a udienze differite per astensione dei difensori, occorre dimostrare concretamente che la Corte ha commesso una svista nella percezione degli atti (es. mancanza di qualsiasi verbalizzazione dell'astensione o del differimento), altrimenti la questione è di merito/interpretazione e non è rimediabile con il ricorso straordinario.
- Quando nei verbali risultano dichiarazioni di astensione e rinvii disposti dal Collegio, la giurisprudenza tende a ritenere che ciò incida sulla sospensione dei termini di prescrizione; la valutazione concreta resta però soggetta all'apprezzamento del giudice e sindacabile mediante impugnazioni ordinarie, non con il rimedio straordinario.
- Per impugnare efficacemente il conteggio della prescrizione è preferibile utilizzare i mezzi ordinari (impugnazioni previste o richieste nelle fasi procedurali opportune) e fornire elementi documentali certi circa le date e la natura dei rinvii/astensioni.
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