Cassazione Penale, Sentenza n. 3543/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione dall'11/03/1996 al 22/01/1997 in relazione a procedimento per reati in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90 e plurime cessioni di cocaina). L'istante fu assolto con sentenza irrevocabile il 25/09/2017. La Corte territoriale aveva negato l'indennizzo ritenendo sussistenti comportamenti gravemente colposi del ricorrente che avrebbero concorso all'adozione e al mantenimento della misura cautelare: in particolare la negazione della residenza in Trezzano sul Naviglio (via Sarpi 10), la mancata impugnazione del provvedimento cautelare, l'assenza di iniziative difensive per dimostrare un errore di persona, la mancata richiesta di perizia fonica e l'essere risultato irreperibile e contumace per la durata del processo. Il ricorrente ha invece sostenuto che vi erano elementi confusivi negli atti (residenze multiple, utenza telefonica intestata a terzi, differenze anagrafiche tra lui e il soggetto che gestiva le utenze intercettate), che aveva negato le accuse in sede di interrogatorio di garanzia e che le omissioni a lui addebitate non erano causalmente rilevanti rispetto alla restrizione subita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla luce dell'art. 314 cod. proc. pen. e della consolidata giurisprudenza, il diritto all'indennizzo può essere escluso quando il richiedente abbia tenuto una condotta gravemente colposa che, sebbene non intenzionale, abbia costituito una concausa prevedibile dell'intervento dell'Autorità giudiziaria. La Corte ha ritenuto provati elementi che giustificavano la valutazione di grave negligenza del ricorrente (coincidenza della residenza anagrafica con quella di persona il cui numero era monitorato, mancata impugnazione del provvedimento custodiale, una sola richiesta di sostituzione della misura senza allegare elementi chiarificatori, irreperibilità e contumacia nel processo, mancata richiesta di indagini supplementari come la perizia fonica). Ha inoltre affermato che comportamenti successivi alla sottoposizione alla misura possono rilevare ai fini della concausalità e che le spiegazioni fornite tardivamente non eliminano la valutazione di colpa grave. Per questi motivi il ricorso in Cassazione è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il giudice della riparazione può escludere l'indennizzo quando la condotta del richiedente, pur non dolosa, sia stata gravemente colposa (negligenza macroscopica, imprudenza, trascuratezza) e abbia costituito una concausa prevedibile dell'adozione o del mantenimento della misura restrittiva; occorre una valutazione ex ante del nesso causale tra la condotta del richiedente e la restrizione.
Principio giurisprudenziale (Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 e altri precedenti richiamati)
Il giudice della riparazione effettua un esame ex ante per stabilire se la condotta del richiedente abbia creato la falsa apparenza di responsabilità; inoltre il giudice della riparazione non può ritenere provate circostanze escluse in sede di cognizione né escludere fatti già valutati come dimostrati dal giudice penale.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione può essere negato se il richiedente ha tenuto una condotta gravemente colposa che abbia concorso, anche solo come concausa prevedibile, all'adozione o al mantenimento della misura restrittiva.
- Comportamenti processuali omissivi del detenuto (mancata impugnazione del provvedimento cautelare, mancata richiesta di riesame, mancata sollecitazione di indagini chiarificatrici) possono integrare colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
- Dichiarazioni tardive volte a chiarire la propria posizione o a smentire elementi indiziari possono essere ritenute insufficienti se non sono coerenti con un comportamento complessivo che escluda la responsabilità di aver contribuito alla falsa apparenza di illiceità.
- Questioni di identificazione (residenza, nomi, dati anagrafici) assumono rilievo indiziario: se l'indirizzo anagrafico del ricorrente coincideva con luoghi e persone collegati all'attività illecita, il mancato chiarimento da parte dell'interessato può essere valutato come elemento di colpa grave.
- Il giudizio del giudice della riparazione richiede sempre una valutazione dei fatti concreti e del nesso causale ex ante; non è un nuovo processo nel merito né può sovvertire fatti accertati in sede di cognizione.
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