Cassazione Penale, Ordinanza n. 24246/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'impugnazione riguardava un'ordinanza del tribunale di sorveglianza. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal condannato e sottoscritto senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il motivo decisivo del ricorso, per come esaminato dalla Corte, era dunque la sua stessa ammissibilità formale, non essendo il ricorso validamente sottoscritto da difensore abilitato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che, per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 4 agosto 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che l'impugnazione personale dell'imputato/condannato non è consentita nel ricorso per cassazione nei casi disciplinati dalla riforma del 2017.
La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
È la base processuale per dichiarare inammissibile de plano il ricorso proposto in violazione della regola sulla sottoscrizione tecnica.
È richiamata come riforma che, dal 4 agosto 2017, ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione tecnica richiesta dalla legge integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano dalla Corte di cassazione.
- Quando l'unico vizio dedotto o rilevato riguarda l'ammissibilità formale dell'impugnazione, la Corte può definire il ricorso senza esaminare il merito del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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